Articolo 23 GDPR - Limitazioni

1. Il diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all’articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:
a) la sicurezza nazionale;
b) la difesa;
c) la sicurezza pubblica;
d) la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;
f) la salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;
g) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
h) una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);
i) la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
j) l’esecuzione delle azioni civili.
2. In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti almeno, se del caso:
a) le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;
b) le categorie di dati personali;
c) la portata delle limitazioni introdotte;
d) le garanzie per prevenire abusi o l’accesso o il trasferimento illeciti;
e) l’indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;
f) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;
g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e
h) il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Il paragrafo 1 permette a una misura legislativa di limitare la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e all’articolo 34, nonché all’articolo 5 nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano a tali diritti e obblighi. Ogni limitazione deve rispettare l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali ed essere una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare uno degli obiettivi elencati.

Le lettere da a) a j) del paragrafo 1 li elencano, e comprendono la sicurezza nazionale, la difesa, la sicurezza pubblica, la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati e l’esecuzione di sanzioni penali, altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale come le materie monetaria, di bilancio, tributaria, di sanità pubblica e di sicurezza sociale, l’indipendenza della magistratura e i procedimenti giudiziari, le violazioni della deontologia delle professioni regolamentate, le connesse funzioni di controllo, d’ispezione o di regolamentazione collegate all’esercizio di pubblici poteri, la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui, e l’esecuzione delle azioni civili.

No. Il paragrafo 1 esige una misura legislativa e il paragrafo 2 ne prescrive il contenuto minimo, dunque una limitazione informale o meramente amministrativa dei diritti dell’interessato non può fondarsi sull’articolo 23.

Il paragrafo 2 richiede disposizioni specifiche riguardanti almeno, se del caso, le finalità del trattamento o le categorie di trattamento, le categorie di dati personali, la portata delle limitazioni introdotte, le garanzie per prevenire abusi o l’accesso o il trasferimento illeciti, l’indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari, i periodi di conservazione e le garanzie applicabili, i rischi per i diritti e le libertà degli interessati, e il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa.

No. La disposizione è circoscritta agli articoli da 12 a 22, all’articolo 34 sulla comunicazione della violazione all’interessato e all’articolo 5 solo nella misura in cui i suoi principi corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22. Gli obblighi estranei a tale elenco, quali la sicurezza di cui all’articolo 32 o i requisiti di liceità dell’articolo 6, non possono essere limitati per mezzo dell’articolo 23.