Articolo 80 GDPR - Rappresentanza degli interessati

1. L’interessato ha il diritto di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro, che siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di proporre il reclamo per suo conto e di esercitare per suo conto i diritti di cui agli articoli 77, 78 e 79 nonché, se previsto dal diritto degli Stati membri, il diritto di ottenere il risarcimento di cui all’articolo 82.
2. Gli Stati membri possono prevedere che un organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, indipendentemente dal mandato conferito dall’interessato, abbia il diritto di proporre, in tale Stato membro, un reclamo all’autorità di controllo competente, e di esercitare i diritti di cui agli articoli 78 e 79, qualora ritenga che i diritti di cui un interessato gode a norma del presente regolamento siano stati violati in seguito al trattamento.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Ai sensi del paragrafo 1 l’interessato può dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro che soddisfi i requisiti richiesti di proporre per suo conto il reclamo di cui all’articolo 77, di esercitare per suo conto i diritti di cui agli articoli 77, 78 e 79 nonché, se previsto dal diritto degli Stati membri, di esercitare per suo conto il diritto di ottenere il risarcimento di cui all’articolo 82.

Il paragrafo 1 esige che l’organismo sia senza scopo di lucro, sia debitamente costituito secondo il diritto di uno Stato membro, abbia obiettivi statutari di pubblico interesse e sia attivo nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali. Tali condizioni sono cumulative, per cui un veicolo commerciale di contenzioso o un organismo attivo in settori estranei non soddisfa i requisiti.

Soltanto se lo Stato membro si è avvalso della facoltà prevista dal paragrafo 2. In tal caso l’organismo può proporre, in quello Stato membro, un reclamo all’autorità di controllo competente ai sensi dell’articolo 77 ed esercitare i diritti di cui agli articoli 78 e 79, qualora ritenga che i diritti di cui un interessato gode a norma del regolamento siano stati violati in seguito al trattamento.

No. Il paragrafo 2 copre soltanto il reclamo e i ricorsi di cui agli articoli 78 e 79. Il diritto di ottenere il risarcimento ai sensi dell’articolo 82 figura unicamente nel paragrafo 1, è esercitato per conto dell’interessato in forza di un mandato e anche in tal caso soltanto se il diritto degli Stati membri lo prevede.

Soltanto in parte. La rappresentanza su mandato ai fini degli articoli 77, 78 e 79 deriva direttamente dal paragrafo 1, mentre la rappresentanza per le domande di risarcimento e qualunque azione senza mandato dipendono da scelte rimesse al diritto degli Stati membri, per cui la portata dei ricorsi collettivi varia tra gli Stati membri.