Articolo 96 GDPR - Rapporto con accordi precedentemente conclusi
Considerando pertinenti
Nessun considerando pertinente indicato.
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
Gli accordi internazionali che comportano il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali conclusi dagli Stati membri prima del 24 maggio 2016 e conformi al diritto dell’Unione applicabile prima di tale data restano in vigore fino alla loro modifica, sostituzione o revoca. I trasferimenti effettuati in base a tali accordi proseguono quindi senza necessità di un distinto strumento del capo V.
L’accordo deve soddisfare due condizioni cumulative, essere stato concluso da uno Stato membro prima del 24 maggio 2016 ed essere conforme al diritto dell’Unione applicabile prima di tale data, in sostanza il regime della direttiva 95/46/CE. Un accordo che non soddisfi una delle due condizioni non trae alcun vantaggio dall’articolo 96.
La data di riferimento è quella dell’entrata in vigore del regolamento ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 1, non quella della sua applicazione. Gli Stati membri non potevano quindi creare nuovi accordi salvaguardati durante il periodo transitorio di due anni.
Un nuovo accordo deve conformarsi al capo V, ad esempio come strumento giuridicamente vincolante e avente efficacia esecutiva tra autorità pubbliche ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), mediante disposizioni inserite in accordi amministrativi autorizzati ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 3, lettera b), oppure fondandosi su una decisione di adeguatezza ai sensi dell’articolo 45.
A tempo indeterminato, poiché l’articolo non fissa una data di scadenza, ma soltanto fino alla modifica, sostituzione o revoca dell’accordo. Qualsiasi modifica pone fine alla salvaguardia, e l’accordo rivisto deve quindi essere reso conforme al capo V.