Articolo 52 GDPR - Indipendenza

1. Ogni autorità di controllo agisce in piena indipendenza nell’adempimento dei propri compiti e nell’esercizio dei propri poteri conformemente al presente regolamento.
2. Nell’adempimento dei rispettivi compiti e nell’esercizio dei rispettivi poteri previsti dal presente regolamento, il membro o i membri di ogni autorità di controllo non subiscono pressioni esterne, né dirette, né indirette, e non sollecitano né accettano istruzioni da alcuno.
3. Il membro o i membri dell’autorità di controllo si astengono da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e per tutta la durata del mandato non possono esercitare alcuna altra attività incompatibile, remunerata o meno.
4. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo sia dotata delle risorse umane, tecniche e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per l’effettivo adempimento dei suoi compiti e l’esercizio dei propri poteri, compresi quelli nell’ambito dell’assistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione al comitato.
5. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo selezioni e disponga di proprio personale, soggetto alla direzione esclusiva del membro o dei membri dell’autorità di controllo interessata.
6. Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo sia soggetta a un controllo finanziario che non ne pregiudichi l’indipendenza e disponga di bilanci annuali, separati e pubblici, che possono far parte del bilancio generale statale o nazionale.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Il paragrafo 1 impone a ciascuna autorità di agire in piena indipendenza nell’adempimento dei propri compiti e nell’esercizio dei propri poteri conformemente al regolamento. I paragrafi da 2 a 6 traducono poi tale principio in garanzie concrete relative all’assenza di pressioni sui membri, alle attività incompatibili, alle risorse, al personale e al bilancio.

A norma del paragrafo 2 i membri non devono subire pressioni esterne, né dirette né indirette, e non devono sollecitare né accettare istruzioni da alcuno. Il paragrafo 3 aggiunge che essi devono astenersi da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e che per tutta la durata del mandato non possono esercitare alcuna altra attività incompatibile, remunerata o meno.

Il paragrafo 4 richiede le risorse umane, tecniche e finanziarie, i locali e le infrastrutture necessari per l’effettivo adempimento dei compiti dell’autorità e per l’esercizio dei suoi poteri. La disposizione include espressamente le risorse necessarie per l’assistenza reciproca, la cooperazione e la partecipazione al comitato, per cui anche il carico di lavoro transfrontaliero previsto dal capo VII deve essere finanziato.

Il paragrafo 5 richiede che ogni autorità selezioni e disponga di proprio personale, soggetto alla direzione esclusiva del membro o dei membri di tale autorità. Personale distaccato da un altro ramo dell’amministrazione statale o da esso diretto sarebbe incompatibile con questa garanzia.

Sì, entro certi limiti. Il paragrafo 6 ammette il controllo finanziario a condizione che non pregiudichi l’indipendenza dell’autorità, e richiede bilanci annuali separati e pubblici, che possono tuttavia far parte del bilancio generale statale o nazionale.