Articolo 85 GDPR - Trattamento e libertà d’espressione e di informazione

1. Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d’espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.
2. Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell’interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d’espressione e di informazione.
3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Il paragrafo 1 li obbliga a conciliare, con il proprio diritto, la protezione dei dati personali ai sensi del regolamento con il diritto alla libertà d’espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria. La conciliazione è quindi un compito legislativo obbligatorio e non una facoltà.

Per il trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, il paragrafo 2 consente esenzioni o deroghe rispetto al capo II sui principi, al capo III sui diritti dell’interessato, al capo IV sul titolare del trattamento e sul responsabile del trattamento, al capo V sui trasferimenti, al capo VI sulle autorità di controllo indipendenti, al capo VII sulla cooperazione e coerenza e al capo IX sulle specifiche situazioni di trattamento dei dati. Il capo VIII sui ricorsi, sulla responsabilità e sulle sanzioni non è elencato, per cui le vie del ricorso giurisdizionale e la responsabilità non possono essere derogate in base a questo articolo.

Il testo non la definisce, e il considerando 153 afferma che le nozioni relative alla libertà d’espressione, compreso il giornalismo, dovrebbero essere interpretate in senso ampio per tenere conto dell’importanza di tale diritto in ogni società democratica. Una lettura restrittiva circoscritta agli organi di informazione consolidati non trova quindi appoggio nel regolamento.

No. Esse esistono soltanto nella misura in cui uno Stato membro le abbia previste con legge, e il paragrafo 2 subordina ogni esenzione o deroga alla sua necessità per conciliare la protezione dei dati con la libertà d’espressione e di informazione. Un trattamento che potrebbe rispettare il regolamento senza compromettere la finalità espressiva resta fuori dalla deroga.

Sì. Il paragrafo 3 impone a ogni Stato membro di notificare alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e di comunicare senza ritardo ogni successiva modifica che le riguardi.