Articolo 86 GDPR - Trattamento e accesso del pubblico ai documenti ufficiali

I dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un’autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico possono essere comunicati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri cui l’autorità pubblica o l’organismo pubblico sono soggetti, al fine di conciliare l’accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Consente che i dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un’autorità pubblica, di un organismo pubblico o di un organismo privato per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico siano comunicati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell’Unione o degli Stati membri cui essi sono soggetti. La finalità dichiarata è conciliare l’accesso del pubblico ai documenti ufficiali con il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del regolamento.

Le autorità pubbliche e gli organismi pubblici, e anche gli organismi privati, questi ultimi però soltanto nella misura in cui detengano i documenti ufficiali per l’esecuzione di un compito svolto nell’interesse pubblico. Una società privata che detiene documenti unicamente per le proprie finalità commerciali resta fuori dalla disposizione.

No. Opera soltanto attraverso il diritto dell’Unione o degli Stati membri in materia di accesso ai documenti cui l’autorità o l’organismo è soggetto, ed è tale diritto a determinare se e a quali condizioni la comunicazione avvenga. Il considerando 154 conferma che l’accesso del pubblico ai documenti ufficiali può essere considerato di interesse pubblico e che la comunicazione dovrebbe avvenire ove sia prevista da tale diritto.

L’organismo che comunica i dati necessita comunque di una base a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, di regola la lettera c) per un obbligo legale di comunicazione o la lettera e) per un compito di interesse pubblico, e la normativa sull’accesso contemplata dall’articolo 86 può fornire la base giuridica richiesta dall’articolo 6, paragrafo 3. L’articolo 86 segnala che tali regole nazionali di bilanciamento sono compatibili con il regolamento, senza sostituirsi al capo II.

No. L’articolo esige una conciliazione dell’accesso con il diritto alla protezione dei dati, per cui il diritto nazionale deve bilanciare i due interessi anziché far semplicemente prevalere l’uno sull’altro, e ogni ulteriore trattamento dei dati comunicati resta soggetto al regolamento secondo le ordinarie regole sull’ambito di applicazione materiale di cui all’articolo 2.