Articolo 92 GDPR - Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui all’articolo 12, paragrafo 8, e all’articolo 43, paragrafo 8, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 24 maggio 2016.
3. La delega di potere di cui all’articolo 12, paragrafo 8, e all’articolo 43, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 8, e all’articolo 43, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Esso stabilisce le condizioni alle quali la Commissione può esercitare il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento. Riguarda la durata della delega, la sua revoca, la notifica degli atti adottati e i diritti di obiezione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Soltanto due disposizioni conferiscono tale potere, ossia l’articolo 12, paragrafo 8, sulle informazioni da presentare mediante icone standardizzate e l’articolo 43, paragrafo 8, sui requisiti dei meccanismi di certificazione. Il paragrafo 2 conferisce la delega per un periodo indeterminato a decorrere dal 24 maggio 2016.

Sì. Il paragrafo 3 consente al Parlamento europeo o al Consiglio di revocare la delega in qualsiasi momento, con effetti che decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione di revoca nella Gazzetta ufficiale o da una data successiva ivi specificata. La revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Ai sensi del paragrafo 5 un atto delegato entra in vigore solo se nessuna delle due istituzioni solleva obiezioni entro tre mesi dalla notifica, termine prorogabile di ulteriori tre mesi su iniziativa di una di esse. Esso può entrare in vigore prima se entrambe le istituzioni informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

Gli atti delegati ai sensi dell’articolo 92 integrano il regolamento e sono controllati dal Parlamento e dal Consiglio attraverso la revoca e l’obiezione. Gli atti di esecuzione, come le decisioni di adeguatezza ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, o le clausole tipo di protezione dei dati ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera c), assicurano un’applicazione uniforme e sono adottati secondo la procedura di comitato di cui all’articolo 93, nella quale il controllo è esercitato dai rappresentanti degli Stati membri.