Articolo 92 GDPR - Esercizio della delega
Considerando pertinenti
- Considerando 166 Atti delegati della Commissione
- Considerando 167 Competenze di esecuzione della Commissione
- Considerando 168 Atti di esecuzione sulle clausole contrattuali tipo
- Considerando 169 Atti di esecuzione immediatamente applicabili
- Considerando 170 Principio di sussidiarietà e principio di proporzionalità
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
Esso stabilisce le condizioni alle quali la Commissione può esercitare il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento. Riguarda la durata della delega, la sua revoca, la notifica degli atti adottati e i diritti di obiezione del Parlamento europeo e del Consiglio.
Soltanto due disposizioni conferiscono tale potere, ossia l’articolo 12, paragrafo 8, sulle informazioni da presentare mediante icone standardizzate e l’articolo 43, paragrafo 8, sui requisiti dei meccanismi di certificazione. Il paragrafo 2 conferisce la delega per un periodo indeterminato a decorrere dal 24 maggio 2016.
Sì. Il paragrafo 3 consente al Parlamento europeo o al Consiglio di revocare la delega in qualsiasi momento, con effetti che decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione di revoca nella Gazzetta ufficiale o da una data successiva ivi specificata. La revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
Ai sensi del paragrafo 5 un atto delegato entra in vigore solo se nessuna delle due istituzioni solleva obiezioni entro tre mesi dalla notifica, termine prorogabile di ulteriori tre mesi su iniziativa di una di esse. Esso può entrare in vigore prima se entrambe le istituzioni informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.
Gli atti delegati ai sensi dell’articolo 92 integrano il regolamento e sono controllati dal Parlamento e dal Consiglio attraverso la revoca e l’obiezione. Gli atti di esecuzione, come le decisioni di adeguatezza ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, o le clausole tipo di protezione dei dati ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera c), assicurano un’applicazione uniforme e sono adottati secondo la procedura di comitato di cui all’articolo 93, nella quale il controllo è esercitato dai rappresentanti degli Stati membri.