Articolo 15 GDPR - Diritto di accesso dell’interessato

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Il paragrafo 1 attribuisce all’interessato il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l’accesso a tali dati insieme alle informazioni elencate alle lettere da a) a h), riguardanti le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di conservazione previsto o i criteri per determinarlo, l’esistenza dei diritti di rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati quando questi non sono raccolti presso l’interessato, e l’esistenza di un processo decisionale automatizzato di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, con informazioni significative sulla logica utilizzata.

Sì. Il paragrafo 3 obbliga il titolare del trattamento a fornire gratuitamente una copia dei dati personali oggetto di trattamento, mentre per le ulteriori copie può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta è presentata mediante mezzi elettronici, le informazioni devono essere fornite in un formato elettronico di uso comune, salvo diversa indicazione dell’interessato.

In forza del paragrafo 2, qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento. Ciò va oltre la mera individuazione dei destinatari di paesi terzi prevista dal paragrafo 1, lettera c).

Sì. Il paragrafo 4 prevede che il diritto di ottenere una copia non debba ledere i diritti e le libertà altrui, e il considerando 63 individua nei segreti commerciali, nella proprietà intellettuale e in particolare nel diritto d’autore che tutela il software, nonché nei diritti di altre persone, interessi che possono giustificare una modulazione della risposta. Il considerando precisa anche che il risultato non dovrebbe essere il rifiuto di fornire all’interessato tutte le informazioni.

Le richieste di accesso seguono le modalità dell’articolo 12, per cui il titolare del trattamento deve rispondere entro un mese, prorogabile di due mesi per richieste complesse o numerose ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, può chiedere ulteriori informazioni per confermare l’identità qualora nutra ragionevoli dubbi ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 6, e può addebitare un contributo spese o rifiutare soltanto quando la richiesta è manifestamente infondata o eccessiva ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5.