Articolo 76 GDPR - Riservatezza

1. Se il comitato europeo lo ritiene necessario, le sue deliberazioni hanno carattere riservato, come previsto dal suo regolamento interno.
2. L’accesso ai documenti trasmessi ai membri del comitato, agli esperti e ai rappresentanti di terzi è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Considerando pertinenti

Nessun considerando pertinente indicato.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Soltanto se il comitato lo ritiene necessario. Il paragrafo 1 non impone alcuna segretezza generalizzata, ma rimette la valutazione al comitato, come previsto dal suo regolamento interno adottato ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 2.

Il paragrafo 2 assoggetta l’accesso ai documenti trasmessi ai membri del comitato, agli esperti e ai rappresentanti di terzi al regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Le domande di accesso sono pertanto valutate secondo le regole e le eccezioni di tale atto e non secondo un regime specifico del presente regolamento.

No. Il paragrafo 1 riguarda le deliberazioni del comitato, mentre l’accesso ai documenti è trattato separatamente dal paragrafo 2 mediante il regolamento (CE) n. 1049/2001, che contiene proprie eccezioni a tutela, tra gli altri interessi, dei processi decisionali in corso.

Una deliberazione riservata non significa risultati riservati. La lettera g) dell’articolo 75, paragrafo 6, affida alla segreteria la pubblicazione dei pareri, delle decisioni sulla composizione delle controversie e di altri testi adottati dal comitato, e l’articolo 65, paragrafo 5, impone al comitato di pubblicare le proprie decisioni sulla composizione delle controversie sul suo sito web.

L’articolo 76 disciplina soltanto la riservatezza delle deliberazioni e l’accesso ai documenti. Un obbligo di segreto professionale vincola i membri e il personale di ciascuna autorità di controllo ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, sia durante sia dopo il loro mandato, con riguardo alle informazioni riservate ottenute nell’esecuzione dei propri compiti.