Articolo 98 GDPR - Riesame di altri atti legislativi dell’Unione in materia di protezione dei dati

Se del caso, la Commissione presenta proposte legislative di modifica di altri atti legislativi dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, allo scopo di garantire una protezione uniforme e coerente delle persone fisiche con riguardo al trattamento. Ciò riguarda in particolare le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione e le norme sulla libera circolazione di tali dati.

Considerando pertinenti

Nessun considerando pertinente indicato.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Esso incarica la Commissione di presentare, se del caso, proposte legislative di modifica di altri atti legislativi dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, allo scopo di garantire una protezione uniforme e coerente delle persone fisiche con riguardo al trattamento. La finalità è allineare l’acquis dell’Unione più ampio allo standard fissato dal regolamento.

La sua seconda frase rinvia in particolare alle norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione e alle norme sulla libera circolazione di tali dati, all’epoca il regolamento (CE) n. 45/2001, il cui adeguamento è espressamente richiesto dal considerando 17.

No. L’articolo 2, paragrafo 3, mantiene il trattamento da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione sotto il regolamento (CE) n. 45/2001 e prevede che tale atto e gli altri atti giuridici dell’Unione applicabili a detto trattamento siano adeguati ai principi e alle norme del regolamento conformemente all’articolo 98.

L’espressione se del caso lascia alla Commissione un margine di apprezzamento sulla necessità di una proposta, ma ove essa agisca l’obiettivo è predeterminato, ossia una protezione uniforme e coerente. L’articolo 2, paragrafo 3, rafforza l’aspettativa di adeguamento in particolare per il regime delle istituzioni.

Il considerando 173 afferma che la direttiva 2002/58/CE dovrebbe essere riesaminata una volta adottato il regolamento, al fine di garantirne la coerenza, e l’articolo 98 fornisce il veicolo giuridico per una simile proposta. Fino a quando quel riesame non si tradurrà in una nuova normativa, l’articolo 95 governa la coesistenza dei due atti.