Articolo 11 GDPR - Trattamento che non richiede l’identificazione

1. Se le finalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati personali non richiedono o non richiedono più l’identificazione dell’interessato, il titolare del trattamento non è obbligato a conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni per identificare l’interessato al solo fine di rispettare il presente regolamento.
2. Qualora, nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il titolare del trattamento possa dimostrare di non essere in grado di identificare l’interessato, ne informa l’interessato, se possibile. In tali casi, gli articoli da 15 a 20 non si applicano tranne quando l’interessato, al fine di esercitare i diritti di cui ai suddetti articoli, fornisce ulteriori informazioni che ne consentano l’identificazione.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Quando le finalità del trattamento non richiedono o non richiedono più l’identificazione dell’interessato, il paragrafo 1 esonera il titolare del trattamento da qualsiasi obbligo di conservare, acquisire o trattare ulteriori informazioni al fine di identificare l’interessato al solo scopo di rispettare il regolamento. Il rispetto del regolamento non costituisce dunque di per sé una ragione per conservare o raccogliere informazioni identificative.

No. I dati restano dati personali e il regolamento continua ad applicarsi; l’articolo 11 si limita a eliminare l’obbligo di detenere informazioni identificative e, in forza del paragrafo 2, a disapplicare taluni diritti dell’interessato. Ciò è coerente con l’articolo 4, punto 5) e con il considerando 26, in base ai quali i dati pseudonimizzati che potrebbero essere attribuiti a una persona mediante l’uso di informazioni aggiuntive rimangono dati personali.

In forza del paragrafo 2, gli articoli da 15 a 20 non si applicano quando il titolare del trattamento può dimostrare di non essere in grado di identificare l’interessato. Il diritto di opposizione previsto dall’articolo 21 e le tutele contro il processo decisionale automatizzato previste dall’articolo 22 non sono menzionati e restano pertanto applicabili.

Sì, se possibile. Il paragrafo 2 impone al titolare del trattamento di informarne l’interessato quando può dimostrare di non essere in grado di identificarlo, e l’articolo 12, paragrafo 2 aggiunge che il titolare del trattamento non può rifiutare di soddisfare una richiesta di esercizio dei diritti se non fornisce tale dimostrazione.

Sì. L’ultima parte del paragrafo 2 prevede che gli articoli da 15 a 20 si applichino quando l’interessato, al fine di esercitare tali diritti, fornisce ulteriori informazioni che ne consentano l’identificazione, cosicché la disapplicazione dura soltanto finché l’identificazione resta impossibile.