Articolo 12 GDPR - Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
Il paragrafo 1 esige che le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 siano fornite in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, con particolare attenzione quando le informazioni sono destinate a un minore. Esse devono essere fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici, e possono essere fornite oralmente su richiesta dell’interessato, purché la sua identità sia comprovata con altri mezzi.
In forza del paragrafo 3, le informazioni relative all’azione intrapresa devono essere fornite senza ingiustificato ritardo e comunque al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tale termine può essere prorogato di due mesi se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste, ma il titolare del trattamento deve informare l’interessato della proroga e dei relativi motivi entro il primo mese, e alle richieste presentate mediante mezzi elettronici si dovrebbe rispondere con mezzi elettronici ove possibile, salvo diversa indicazione dell’interessato.
No, in linea di principio; il paragrafo 5 rende gratuite le informazioni e le azioni previste dagli articoli 13 e 14, dagli articoli da 15 a 22 e dall’articolo 34. Soltanto quando una richiesta è manifestamente infondata o eccessiva, in particolare per il suo carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi oppure rifiutare di soddisfarla, e su di esso incombe l’onere di dimostrare tale carattere.
Il paragrafo 6 consente al titolare del trattamento, qualora nutra ragionevoli dubbi circa l’identità della persona fisica che presenta una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 21, di richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l’identità dell’interessato. Tale facoltà opera fatto salvo l’articolo 11, e non obbliga quindi un titolare del trattamento che rientri in quella disposizione ad acquisire dati identificativi che non detiene.
In forza del paragrafo 4 il titolare del trattamento deve informare l’interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un’autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale. Tali rimedi sono disciplinati in dettaglio dagli articoli 77 e 79.