Articolo 79 GDPR - Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento.
2. Le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’interessato risiede abitualmente, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un’autorità pubblica di uno Stato membro nell’esercizio dei pubblici poteri.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Garantisce a ogni interessato un ricorso giurisdizionale effettivo direttamente nei confronti di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento, qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento non conforme al regolamento stesso. Il paragrafo 1 rende disponibile tale ricorso fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, compreso il reclamo di cui all’articolo 77.

Il paragrafo 2 offre al ricorrente la scelta tra le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento e quelle dello Stato membro in cui l’interessato risiede abitualmente. Il secondo foro è escluso quando il convenuto è un’autorità pubblica di uno Stato membro che agisce nell’esercizio dei pubblici poteri.

No. Il paragrafo 1 riconosce il ricorso giurisdizionale fatto salvo il diritto di proporre reclamo ai sensi dell’articolo 77, inquadrando le due vie come parallele, e nulla nel testo subordina l’azione giurisdizionale a un reclamo precedente o al suo esito.

Sì. I paragrafi 1 e 2 indicano entrambi come possibili convenuti. Per le domande di risarcimento, l’articolo 82, paragrafo 2, circoscrive poi la responsabilità del responsabile del trattamento al danno causato quando non ha adempiuto agli obblighi specificamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito al di fuori delle legittime istruzioni del titolare del trattamento o in modo difforme da esse.

L’articolo 79 assicura l’accesso a un’autorità giurisdizionale ma non definisce la tutela che questa può concedere. Il risarcimento del danno materiale o immateriale è disciplinato dall’articolo 82 e, ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 6, tali domande sono proposte dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all’articolo 79, paragrafo 2.