Articolo 53 GDPR - Condizioni generali per i membri dell’autorità di controllo

1. Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità di controllo sia nominato attraverso una procedura trasparente:
— dal rispettivo parlamento;
— dal rispettivo governo;
— dal rispettivo capo di Stato; oppure
— da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro.
2. Ogni membro possiede le qualifiche, l’esperienza e le competenze, in particolare nel settore della protezione dei dati personali, richieste per l’esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.
3. Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento d’ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato.
4. Un membro è rimosso solo in casi di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Il paragrafo 1 richiede la nomina attraverso una procedura trasparente svolta dal parlamento, dal governo, dal capo di Stato o da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro. Lo Stato membro sceglie tra questi organi di nomina, ma il requisito della trasparenza si applica in ogni caso.

A norma del paragrafo 2 ogni membro deve possedere le qualifiche, l’esperienza e le competenze richieste per l’esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, in particolare nel settore della protezione dei dati personali. Le condizioni di idoneità di dettaglio sono definite dal diritto dello Stato membro a norma dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b).

Il paragrafo 3 elenca la scadenza del termine, le dimissioni volontarie e il provvedimento d’ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato. La durata stessa del mandato, non inferiore a quattro anni, è fissata dal diritto nazionale a norma dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera d).

Solo in casi di colpa grave o se il membro non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni, come prevede il paragrafo 4. Questo elenco chiuso tutela i membri contro la rimozione per altri motivi, come il disappunto per le loro decisioni.

Le norme su nomina, durata del mandato e rimozione danno sostanza istituzionale al requisito della piena indipendenza di cui all’articolo 52, paragrafo 1. Un membro che possa essere nominato in modo opaco o rimosso ad arbitrio non potrebbe restare libero da pressioni esterne come esige l’articolo 52, paragrafo 2, per cui i rigorosi motivi di rimozione del paragrafo 4 operano come presidio di tale indipendenza.