Articolo 78 GDPR - Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell’autorità di controllo che la riguarda.
2. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascun interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora l’autorità di controllo che sia competente ai sensi degli articoli 55 e 56 non tratti un reclamo o non lo informi entro tre mesi dello stato o dell’esito del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 77.
3. Le azioni nei confronti dell’autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’autorità di controllo è stabilita.
4. Qualora siano promosse azioni avverso una decisione di un’autorità di controllo che era stata preceduta da un parere o da una decisione del comitato nell’ambito del meccanismo di coerenza, l’autorità di controllo trasmette tale parere o decisione all’autorità giurisdizionale.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Il paragrafo 1 riconosce a ogni persona fisica o giuridica il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell’autorità di controllo che la riguarda. Il considerando 143 chiarisce che le misure non giuridicamente vincolanti, quali i pareri emessi o le consulenze fornite dall’autorità, non sono ricomprese.

Sì. Il paragrafo 2 riconosce all’interessato un ricorso giurisdizionale qualora l’autorità competente ai sensi degli articoli 55 e 56 non tratti un reclamo o non lo informi entro tre mesi dello stato o dell’esito del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 77.

Ai sensi del paragrafo 3 le azioni sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’autorità di controllo è stabilita. A differenza dell’articolo 79, paragrafo 2, che disciplina le azioni nei confronti dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, l’articolo 78 non offre un foro alternativo nel luogo di residenza abituale dell’interessato.

No. Il paragrafo 1 parla di ogni persona fisica o giuridica, per cui anche un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento può contestare una decisione giuridicamente vincolante a esso indirizzata, quale una misura correttiva imposta ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2. Il paragrafo 2, al contrario, è circoscritto agli interessati.

Il paragrafo 4 obbliga l’autorità di controllo a trasmettere all’autorità giurisdizionale il parere o la decisione del comitato che ha preceduto la propria decisione. Il considerando 143 aggiunge che l’autorità giurisdizionale nazionale che consideri determinante per la controversia una decisione del comitato e ne dubiti la validità non può disapplicarla essa stessa, ma deve rinviare la questione di validità alla Corte di giustizia.