Articolo 78 GDPR - Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell’autorità di controllo
Considerando pertinenti
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
Il paragrafo 1 riconosce a ogni persona fisica o giuridica il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell’autorità di controllo che la riguarda. Il considerando 143 chiarisce che le misure non giuridicamente vincolanti, quali i pareri emessi o le consulenze fornite dall’autorità, non sono ricomprese.
Sì. Il paragrafo 2 riconosce all’interessato un ricorso giurisdizionale qualora l’autorità competente ai sensi degli articoli 55 e 56 non tratti un reclamo o non lo informi entro tre mesi dello stato o dell’esito del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 77.
Ai sensi del paragrafo 3 le azioni sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’autorità di controllo è stabilita. A differenza dell’articolo 79, paragrafo 2, che disciplina le azioni nei confronti dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, l’articolo 78 non offre un foro alternativo nel luogo di residenza abituale dell’interessato.
No. Il paragrafo 1 parla di ogni persona fisica o giuridica, per cui anche un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento può contestare una decisione giuridicamente vincolante a esso indirizzata, quale una misura correttiva imposta ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2. Il paragrafo 2, al contrario, è circoscritto agli interessati.
Il paragrafo 4 obbliga l’autorità di controllo a trasmettere all’autorità giurisdizionale il parere o la decisione del comitato che ha preceduto la propria decisione. Il considerando 143 aggiunge che l’autorità giurisdizionale nazionale che consideri determinante per la controversia una decisione del comitato e ne dubiti la validità non può disapplicarla essa stessa, ma deve rinviare la questione di validità alla Corte di giustizia.