Articolo 82 GDPR - Diritto al risarcimento e responsabilità
Considerando pertinenti
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
Il paragrafo 1 attribuisce il diritto a chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del regolamento, quindi il richiedente non deve necessariamente essere l’interessato i cui dati sono stati trattati. Sono risarcibili sia la perdita economica sia il pregiudizio immateriale, e il risarcimento è dovuto dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento chiamato a rispondere.
A norma del paragrafo 2 il titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal trattamento che violi il regolamento, mentre il responsabile del trattamento risponde soltanto se non ha adempiuto gli obblighi del regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento oppure se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento. L’esposizione del responsabile del trattamento è quindi più circoscritta e riflette il suo ruolo quale definito all’articolo 4, punto 8), e i suoi obblighi a norma dell’articolo 28.
Sì, ma soltanto in base all’esonero previsto dal paragrafo 3, che gli impone di dimostrare che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. La formulazione pone l’onere della prova a carico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e fissa uno standard esigente, poiché qualunque grado di imputabilità esclude l’esonero.
Il paragrafo 4 rende ciascuno di essi responsabile in solido per l’intero ammontare del danno quando siano responsabili ai sensi dei paragrafi 2 e 3, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell’interessato. Chi ha pagato l’intero risarcimento può poi, a norma del paragrafo 5, reclamare dagli altri la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità.
Il paragrafo 6 rinvia alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all’articolo 79, paragrafo 2. Tale disposizione consente di promuovere l’azione dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento oppure, in alternativa, dello Stato membro in cui l’interessato ha la residenza abituale, salvo che il convenuto sia un’autorità pubblica di uno Stato membro che agisce nell’esercizio dei pubblici poteri.