Articolo 82 GDPR - Diritto al risarcimento e responsabilità

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.
2. Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.
3. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del paragrafo 2 se dimostra che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
4. Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili dell’eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile in solido per l’intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell’interessato.
5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, l’intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.
6. Le azioni legali per l’esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all’articolo 79, paragrafo 2.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Il paragrafo 1 attribuisce il diritto a chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del regolamento, quindi il richiedente non deve necessariamente essere l’interessato i cui dati sono stati trattati. Sono risarcibili sia la perdita economica sia il pregiudizio immateriale, e il risarcimento è dovuto dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento chiamato a rispondere.

A norma del paragrafo 2 il titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal trattamento che violi il regolamento, mentre il responsabile del trattamento risponde soltanto se non ha adempiuto gli obblighi del regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento oppure se ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento. L’esposizione del responsabile del trattamento è quindi più circoscritta e riflette il suo ruolo quale definito all’articolo 4, punto 8), e i suoi obblighi a norma dell’articolo 28.

Sì, ma soltanto in base all’esonero previsto dal paragrafo 3, che gli impone di dimostrare che l’evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. La formulazione pone l’onere della prova a carico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e fissa uno standard esigente, poiché qualunque grado di imputabilità esclude l’esonero.

Il paragrafo 4 rende ciascuno di essi responsabile in solido per l’intero ammontare del danno quando siano responsabili ai sensi dei paragrafi 2 e 3, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell’interessato. Chi ha pagato l’intero risarcimento può poi, a norma del paragrafo 5, reclamare dagli altri la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità.

Il paragrafo 6 rinvia alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all’articolo 79, paragrafo 2. Tale disposizione consente di promuovere l’azione dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento oppure, in alternativa, dello Stato membro in cui l’interessato ha la residenza abituale, salvo che il convenuto sia un’autorità pubblica di uno Stato membro che agisce nell’esercizio dei pubblici poteri.