Articolo 75 GDPR - Segreteria
Considerando pertinenti
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
Il garante europeo della protezione dei dati, ai sensi del paragrafo 1. Il paragrafo 2 colloca però la segreteria, nello svolgimento dei compiti del comitato, esclusivamente sotto le istruzioni del presidente del comitato e non del garante.
Il paragrafo 3 esige che il personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell’assolvimento dei compiti attribuiti al comitato sia soggetto a linee gerarchiche separate rispetto a quelle del personale che svolge i compiti attribuiti al garante. Il paragrafo 4 aggiunge che, se del caso, il comitato e il garante stabiliscono e pubblicano un protocollo d’intesa che fissa i termini della loro cooperazione e si applica a tale personale.
Il paragrafo 5 la descrive come assistenza in materia di analisi, amministrativa e logistica. Il paragrafo 6 incarica poi la segreteria in particolare della gestione ordinaria del comitato, della comunicazione tra i suoi membri, con il presidente, la Commissione, le altre istituzioni e il pubblico, dell’uso di mezzi elettronici per la comunicazione, della traduzione, della preparazione delle riunioni e del relativo seguito nonché della preparazione, redazione e pubblicazione dei testi adottati dal comitato.
No. Il paragrafo 4 ne prevede uno soltanto se del caso, benché, una volta concluso, esso debba essere pubblicato e disciplini la posizione del personale del garante che assolve i compiti attribuiti al comitato dal regolamento.
Sì, con funzione di supporto. La lettera g) del paragrafo 6 le affida la preparazione, redazione e pubblicazione delle decisioni sulla composizione delle controversie tra le autorità di controllo, che sono le decisioni vincolanti adottate dal comitato ai sensi dell’articolo 65, mentre la decisione in sé resta un atto del comitato.