Articolo 49 GDPR - Deroghe in specifiche situazioni
Considerando pertinenti
- Considerando 111 Deroghe per determinati casi di trasferimenti internazionali
- Considerando 112 Trasferimenti di dati per importanti motivi di interesse pubblico
- Considerando 113 Trasferimenti non ripetitivi che riguardano solo un numero limitato di interessati
- Considerando 114 Salvaguardia dell’azionabilità di diritti e obblighi in assenza di una decisione di adeguatezza
- Considerando 115 Normative di paesi terzi contrarie al regolamento
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
Soltanto in mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, e di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46, comprese le norme vincolanti d’impresa. Le deroghe costituiscono quindi un terzo livello e non un’alternativa che il titolare del trattamento possa scegliere liberamente, e ciascuna di esse è collegata a una specifica situazione elencata nell’articolo 49, paragrafo 1, primo comma.
L’interessato deve acconsentire esplicitamente al trasferimento proposto dopo essere stato informato dei possibili rischi che il trasferimento comporta per lui proprio a causa della mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate. Questo elemento informativo va oltre le condizioni generali del consenso di cui all’articolo 4, punto 11), e all’articolo 7, e il consenso resta revocabile a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, il che rende la base instabile per i flussi continuativi.
L’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, lo consente solo come ultima possibilità, quando non sia applicabile né l’articolo 45 o 46 né alcuna delle deroghe elencate. Il trasferimento non deve essere ripetitivo, deve riguardare un numero limitato di interessati e deve essere necessario per il perseguimento di interessi legittimi cogenti su cui non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell’interessato, e il titolare del trattamento deve valutare tutte le circostanze e su tale base fornire garanzie adeguate. Il titolare del trattamento deve inoltre informare del trasferimento l’autorità di controllo, informare l’interessato del trasferimento e degli interessi perseguiti in aggiunta alle informazioni richieste dagli articoli 13 e 14, e attestare la valutazione e le garanzie nel registro di cui all’articolo 30, come impone il paragrafo 6.
No. Il paragrafo 3 esclude le lettere a), b) e c) del primo comma del paragrafo 1, nonché la clausola sugli interessi legittimi cogenti del secondo comma, per le attività svolte dalle autorità pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri. Un’autorità pubblica può comunque invocare, per esempio, importanti motivi di interesse pubblico a norma della lettera d), ma il paragrafo 4 richiede che tale interesse pubblico sia riconosciuto dal diritto dell’Unione o dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
Il paragrafo 2 vieta il trasferimento della totalità dei dati personali o di intere categorie di dati personali contenute nel registro. Se il registro è destinato a essere consultato soltanto da persone aventi un legittimo interesse, il trasferimento è ammesso solo su richiesta di tali persone o qualora esse ne siano le destinatarie, e la lettera g) esige essa stessa che nel caso concreto sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri.