Articolo 49 GDPR - Deroghe in specifiche situazioni

1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, o di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46, comprese le norme vincolanti d’impresa, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale soltanto se si verifica una delle seguenti condizioni:
a) l’interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei possibili rischi di siffatti trasferimenti per l’interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate;
b) il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell’interessato;
c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l’esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del trattamento e un’altra persona fisica o giuridica a favore dell’interessato;
d) il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico;
e) il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
f) il trasferimento sia necessario per tutelare gli interessi vitali dell’interessato o di altre persone, qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
g) il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, mira a fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in grado di dimostrare un legittimo interesse, solo a condizione che sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri.
Se non è possibile basare il trasferimento su una disposizione dell’articolo 45 o 46, comprese le disposizioni sulle norme vincolanti d’impresa, e nessuna delle deroghe in specifiche situazioni a norma del primo comma del presente paragrafo è applicabile, il trasferimento verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale sia ammesso soltanto se non è ripetitivo, riguarda un numero limitato di interessati, è necessario per il perseguimento degli interessi legittimi cogenti del titolare del trattamento, su cui non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell’interessato, e qualora il titolare e del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento e sulla base di tale valutazione abbia fornito garanzie adeguate relativamente alla protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento informa del trasferimento l’autorità di controllo. In aggiunta alla fornitura di informazioni di cui agli articoli 13 e 14, il titolare del trattamento informa l’interessato del trasferimento e degli interessi legittimi cogenti perseguiti.
2. Il trasferimento di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera g), non può riguardare la totalità dei dati personali o intere categorie di dati personali contenute nel registro. Se il registro è destinato a essere consultato da persone aventi un legittimo interesse, il trasferimento è ammesso soltanto su richiesta di tali persone o qualora tali persone ne siano le destinatarie.
3. Il primo comma, lettere a), b) e c), e il secondo comma del paragrafo 1 non si applicano alle attività svolte dalle autorità pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri.
4. L’interesse pubblico di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), è riconosciuto dal diritto dell’Unione o dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
5. In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell’Unione o degli Stati membri può, per importanti motivi di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione.
6. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento attesta nel registro di cui all’articolo 30 la valutazione e le garanzie adeguate di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Soltanto in mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, e di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46, comprese le norme vincolanti d’impresa. Le deroghe costituiscono quindi un terzo livello e non un’alternativa che il titolare del trattamento possa scegliere liberamente, e ciascuna di esse è collegata a una specifica situazione elencata nell’articolo 49, paragrafo 1, primo comma.

L’interessato deve acconsentire esplicitamente al trasferimento proposto dopo essere stato informato dei possibili rischi che il trasferimento comporta per lui proprio a causa della mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate. Questo elemento informativo va oltre le condizioni generali del consenso di cui all’articolo 4, punto 11), e all’articolo 7, e il consenso resta revocabile a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, il che rende la base instabile per i flussi continuativi.

L’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, lo consente solo come ultima possibilità, quando non sia applicabile né l’articolo 45 o 46 né alcuna delle deroghe elencate. Il trasferimento non deve essere ripetitivo, deve riguardare un numero limitato di interessati e deve essere necessario per il perseguimento di interessi legittimi cogenti su cui non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell’interessato, e il titolare del trattamento deve valutare tutte le circostanze e su tale base fornire garanzie adeguate. Il titolare del trattamento deve inoltre informare del trasferimento l’autorità di controllo, informare l’interessato del trasferimento e degli interessi perseguiti in aggiunta alle informazioni richieste dagli articoli 13 e 14, e attestare la valutazione e le garanzie nel registro di cui all’articolo 30, come impone il paragrafo 6.

No. Il paragrafo 3 esclude le lettere a), b) e c) del primo comma del paragrafo 1, nonché la clausola sugli interessi legittimi cogenti del secondo comma, per le attività svolte dalle autorità pubbliche nell’esercizio dei pubblici poteri. Un’autorità pubblica può comunque invocare, per esempio, importanti motivi di interesse pubblico a norma della lettera d), ma il paragrafo 4 richiede che tale interesse pubblico sia riconosciuto dal diritto dell’Unione o dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

Il paragrafo 2 vieta il trasferimento della totalità dei dati personali o di intere categorie di dati personali contenute nel registro. Se il registro è destinato a essere consultato soltanto da persone aventi un legittimo interesse, il trasferimento è ammesso solo su richiesta di tali persone o qualora esse ne siano le destinatarie, e la lettera g) esige essa stessa che nel caso concreto sussistano i requisiti per la consultazione previsti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri.