Articolo 5 GDPR - Principi applicabili al trattamento di dati personali
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
Il paragrafo 1 esige che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario, esatti e, se necessario, aggiornati, conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati non oltre il tempo necessario, e trattati con un’adeguata sicurezza. Il paragrafo 2 aggiunge che il titolare del trattamento è competente per il rispetto di tutti questi principi e deve essere in grado di comprovarlo.
No. Il paragrafo 1, lettera b) vieta soltanto l’ulteriore trattamento incompatibile con le finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e considera compatibile l’ulteriore trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici quando è effettuato conformemente all’articolo 89, paragrafo 1. Per le altre nuove finalità, la compatibilità è valutata alla luce degli elementi indicati nell’articolo 6, paragrafo 4.
Il paragrafo 1, lettera e) consente di conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati soltanto per il tempo necessario al conseguimento delle finalità del trattamento. Una conservazione più lunga è ammessa unicamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate, e l’anonimizzazione sottrae del tutto i dati al principio, poiché l’identificazione non è più possibile.
Il titolare del trattamento non deve soltanto rispettare i principi del paragrafo 1, ma deve anche essere in grado di comprovarne il rispetto. Questa dimensione probatoria è resa operativa altrove nel regolamento, segnatamente attraverso il registro delle attività di trattamento di cui all’articolo 30, il dovere di protezione dei dati dalla progettazione di cui all’articolo 25 e, ove richieste, le valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati di cui all’articolo 35.
L’articolo 6 dà contenuto concreto all’elemento della liceità di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), poiché il trattamento privo di una base giuridica valida è illecito. Gli altri principi si applicano cumulativamente in aggiunta a qualsiasi base giuridica, per cui un trattamento fondato su un solido titolo dell’articolo 6 viola comunque il regolamento se contravviene, ad esempio, alla minimizzazione dei dati o alla limitazione della conservazione, e le violazioni dei principi fondamentali ricadono nella fascia sanzionatoria più elevata di cui all’articolo 83, paragrafo 5, lettera a).