Articolo 72 GDPR - Procedura

1. Il comitato decide a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo se diversamente previsto dal presente regolamento.
2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri e stabilisce le modalità del proprio funzionamento.

Considerando pertinenti

Nessun considerando pertinente indicato.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, il comitato decide a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo se diversamente previsto dal regolamento. La maggioranza semplice è dunque la regola e le maggioranze qualificate l’eccezione.

L’articolo 72, paragrafo 2, richiede una maggioranza di due terzi per l’adozione del regolamento interno del comitato, e l’articolo 65, paragrafo 2, esige la stessa maggioranza per le decisioni vincolanti di composizione delle controversie entro i termini ordinari. L’articolo 65, paragrafo 3, torna alla maggioranza semplice, con prevalenza del voto del presidente, quando tali termini sono scaduti, e l’articolo 66, paragrafo 4, prescrive la maggioranza semplice per i pareri d’urgenza e le decisioni vincolanti d’urgenza.

L’articolo 72, paragrafo 2, prevede che il comitato adotti il proprio regolamento interno e stabilisca le modalità del proprio funzionamento, per cui il regolamento rimette al comitato stesso il dettaglio dei suoi metodi di lavoro. Questa autoorganizzazione è coerente con l’indipendenza garantita dall’articolo 69.

I membri con diritto di voto sono coloro che compongono il comitato ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 3, ossia le figure di vertice di un’autorità di controllo per ciascuno Stato membro e il garante europeo della protezione dei dati o i rispettivi rappresentanti. Il voto del garante è limitato nei casi di cui all’articolo 65 dall’articolo 68, paragrafo 6, alle decisioni che riguardano norme applicabili alle istituzioni dell’Unione che corrispondono nella sostanza a quelle del regolamento.

No. L’articolo 68, paragrafo 5, riconosce alla Commissione soltanto il diritto di partecipare alle attività e alle riunioni del comitato senza diritto di voto, per cui il suo rappresentante può intervenire ma non è mai computato ai fini delle maggioranze richieste dall’articolo 72 o da altre disposizioni.