Articolo 6 GDPR - Liceità del trattamento
Considerando pertinenti
- Considerando 39 Principi applicabili al trattamento dei dati
- Considerando 40 Liceità del trattamento dei dati
- Considerando 41 Base giuridica o misura legislativa
- Considerando 42 Onere della prova e requisiti per il consenso
- Considerando 43 Consenso liberamente prestato
- Considerando 44 Esecuzione di un contratto
- Considerando 45 Adempimento di obblighi legali
- Considerando 46 Interessi vitali dell’interessato
- Considerando 47 Legittimo interesse prevalente
- Considerando 48 Legittimo interesse prevalente all’interno di un gruppo imprenditoriale
- Considerando 49 Sicurezza delle reti e dell’informazione come legittimo interesse prevalente
- Considerando 50 Ulteriore trattamento di dati personali
- Considerando 171 Abrogazione della direttiva 95/46/CE e disposizioni transitorie
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
Ai sensi del paragrafo 1, il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una di sei condizioni, ossia il consenso, la necessità per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte, l’adempimento di un obbligo legale, la salvaguardia di interessi vitali, l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, oppure il legittimo interesse su cui non prevalgano gli interessi o i diritti fondamentali dell’interessato. L’espressione nella misura in cui indica che ciascuna finalità del trattamento deve essere ricondotta a una base.
No, non nell’esecuzione dei loro compiti. Il secondo comma del paragrafo 1 esclude la lettera f) per il trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell’esecuzione dei loro compiti, sul presupposto che spetti al legislatore fornire la loro base giuridica, di norma ai sensi delle lettere c) o e) lette in combinazione con il paragrafo 3.
Il trattamento deve essere necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, e su tale interesse non devono prevalere gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, con particolare peso quando l’interessato è un minore. Il considerando 47 indica il marketing diretto come esempio di possibile legittimo interesse, e il ricorso alla lettera f) fa scattare il diritto di opposizione dell’interessato di cui all’articolo 21, paragrafo 1.
Il paragrafo 3 esige che la base su cui si fonda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), sia stabilita dal diritto dell’Unione o dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, e che tale diritto persegua un obiettivo di interesse pubblico e sia proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito. Il paragrafo 2 consente inoltre agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione del regolamento a questi due titoli.
Laddove l’ulteriore trattamento non sia basato sul consenso dell’interessato o su un atto legislativo dell’Unione o degli Stati membri che salvaguardi gli obiettivi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, il paragrafo 4 impone al titolare del trattamento di verificarne la compatibilità con la finalità iniziale. La verifica tiene conto, tra l’altro, del nesso tra le finalità, del contesto della raccolta, della natura dei dati, in particolare se si tratti di categorie particolari di dati personali ai sensi dell’articolo 9 o di dati di cui all’articolo 10, delle possibili conseguenze per gli interessati e dell’esistenza di garanzie quali la cifratura o la pseudonimizzazione.