Articolo 21 GDPR - Diritto di opposizione
Considerando pertinenti
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
Il paragrafo 1 riguarda il trattamento fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), ossia i compiti di interesse pubblico o l’esercizio di pubblici poteri e i legittimi interessi, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. L’interessato deve invocare motivi connessi alla sua situazione particolare, e il diritto può essere esercitato in qualsiasi momento.
Il titolare del trattamento deve astenersi dal trattare ulteriormente i dati salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato, oppure che il trattamento serva all’accertamento, all’esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria. L’onere della dimostrazione grava sul titolare del trattamento, e in attesa di tale verifica l’interessato può ottenere la limitazione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera d).
No. I paragrafi 2 e 3 attribuiscono un diritto incondizionato, poiché in seguito all’opposizione i dati non sono più oggetto di trattamento per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione connessa a tale marketing. L’interessato non deve addurre alcun motivo, e il titolare del trattamento non ha alcun argomento contrario da opporre.
Il paragrafo 4 esige che i diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 siano esplicitamente portati all’attenzione dell’interessato al più tardi al momento della prima comunicazione, presentati chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione. Nascondere l’avviso in un’informativa sulla privacy accanto ad altri contenuti non soddisfa il requisito della separatezza.
Sì. Il paragrafo 6 attribuisce il diritto di opporsi, per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato, al trattamento a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89, paragrafo 1, salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. Nel contesto dei servizi della società dell’informazione, il paragrafo 5 consente inoltre di esercitare l’opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.