Articolo 27 GDPR - Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell’Unione

1. Ove si applichi l’articolo 3, paragrafo 2, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento designa per iscritto un rappresentante nell’Unione.
2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica:
a) al trattamento se quest’ultimo è occasionale, non include il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10, ed è improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del contesto, dell’ambito di applicazione e delle finalità del trattamento; oppure
b) alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici.
3. Il rappresentante è stabilito in uno degli Stati membri in cui si trovano gli interessati e i cui dati personali sono trattati nell’ambito dell’offerta di beni o servizi o il cui comportamento è monitorato.
4. Ai fini della conformità con il presente regolamento, il rappresentante è incaricato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento a fungere da interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, in particolare delle autorità di controllo e degli interessati, per tutte le questioni riguardanti il trattamento.
5. La designazione di un rappresentante a cura del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso titolare del trattamento o responsabile del trattamento.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento ai quali si applica l’articolo 3, paragrafo 2, cioè quelli non stabiliti nell’Unione che offrono beni o servizi a interessati nell’Unione o ne monitorano il comportamento sul suo territorio. L’articolo 27, paragrafo 1, richiede che la designazione sia effettuata per iscritto.

Sì. Ai sensi del paragrafo 2 l’obbligo non si applica alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici, né al trattamento che sia occasionale, non includa il trattamento su larga scala di categorie particolari di dati di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o di dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10, e per il quale sia improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Le condizioni dell’esenzione basata sul trattamento sono cumulative, per cui un solo elemento di larga scala o rischioso la fa venire meno.

L’articolo 27, paragrafo 3, richiede lo stabilimento in uno degli Stati membri in cui si trovano gli interessati i cui dati personali sono trattati nell’ambito dell’offerta di beni o servizi o il cui comportamento è monitorato. Quando gli interessati sono distribuiti in più Stati membri, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può scegliere tra di essi.

Ai sensi del paragrafo 4 il rappresentante è incaricato di fungere da interlocutore, in aggiunta o in sostituzione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, in particolare delle autorità di controllo e degli interessati, per tutte le questioni riguardanti il trattamento, ai fini della conformità con il regolamento. Il rappresentante tiene inoltre il registro delle attività di trattamento ove applicabile ai sensi dell’articolo 30, paragrafi 1 e 2.

No. L’articolo 27, paragrafo 5, stabilisce che la designazione fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso titolare del trattamento o responsabile del trattamento. Il rappresentante è un punto di contatto all’interno dell’Unione, non un convenuto sostitutivo che assorbe la responsabilità di chi lo ha designato.