Articolo 18 GDPR - Diritto di limitazione di trattamento

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro.
3. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Il paragrafo 1 ne elenca quattro. La limitazione opera per il periodo in cui il titolare del trattamento verifica l’esattezza dei dati contestata dall’interessato, quando il trattamento è illecito ma l’interessato preferisce la limitazione alla cancellazione, quando il titolare del trattamento non ha più bisogno dei dati ma questi sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, e nell’attesa della verifica del bilanciamento successiva a un’opposizione ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1.

In base al paragrafo 2 può conservarli, mentre qualsiasi altro trattamento richiede il consenso dell’interessato o deve servire all’accertamento, all’esercizio o alla difesa di un diritto in sede giudiziaria, alla tutela dei diritti di un’altra persona fisica o giuridica, oppure a motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro. I dati sono in effetti congelati anziché eliminati.

La limitazione conserva i dati sospendendone l’utilizzo, mentre la cancellazione li rimuove. La lettera b) del paragrafo 1 mostra il valore pratico della distinzione, poiché l’interessato che subisce un trattamento illecito può opporsi alla cancellazione e scegliere invece la limitazione, per esempio per mantenere i dati disponibili come prova.

No. Il paragrafo 3 impone al titolare del trattamento di informare l’interessato che ha ottenuto la limitazione prima che questa sia revocata, il che offre all’interessato l’opportunità di reagire, per esempio chiedendo la cancellazione o proponendo reclamo ai sensi dell’articolo 77.

No. La lettera a) del paragrafo 1 la circoscrive al periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza dei dati. Conclusa la verifica, la limitazione cessa, e il suo esito determina se segua la rettifica ai sensi dell’articolo 16 o la ripresa del trattamento.