Articolo 45 GDPR - Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza
Considerando pertinenti
- Considerando 103 Livello adeguato di protezione dei dati in base a una decisione di adeguatezza
- Considerando 104 Criteri per una decisione di adeguatezza
- Considerando 105 Considerazione degli accordi internazionali ai fini di una decisione di adeguatezza
- Considerando 106 Monitoraggio e riesame periodico del livello di protezione dei dati
- Considerando 107 Modifica, revoca e sospensione delle decisioni di adeguatezza
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, se la Commissione ha deciso che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno di tale paese, o un’organizzazione internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato, il trasferimento è ammesso senza necessità di autorizzazioni specifiche. La decisione di adeguatezza elimina quindi la necessità delle garanzie adeguate dell’articolo 46 o delle deroghe dell’articolo 49 per i trasferimenti che essa copre.
Il paragrafo 2 impone alla Commissione di prendere in considerazione in particolare lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la pertinente legislazione, anche in materia di sicurezza pubblica, difesa, sicurezza nazionale, diritto penale e accesso delle autorità pubbliche ai dati personali, le norme in materia di protezione dei dati, le norme sui trasferimenti successivi, la giurisprudenza nonché i diritti effettivi e azionabili degli interessati con un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria. Essa deve altresì considerare l’esistenza e l’effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti dotate di adeguati poteri di esecuzione, nonché gli impegni internazionali e gli altri obblighi giuridicamente vincolanti assunti dal paese o dall’organizzazione.
No. In base al paragrafo 3 l’atto di esecuzione deve prevedere un meccanismo di riesame periodico, almeno ogni quattro anni, e in base al paragrafo 4 la Commissione controlla su base continuativa gli sviluppi pertinenti. Se dalle informazioni disponibili risulta che l’adeguatezza non è più garantita, il paragrafo 5 impone alla Commissione di revocare, modificare o sospendere nella misura necessaria la decisione mediante atti di esecuzione senza effetto retroattivo, e il paragrafo 6 le impone di avviare consultazioni con il paese o l’organizzazione per porre rimedio alla situazione.
Sì. I paragrafi 1 e 3 contemplano espressamente decisioni relative a un territorio o a uno o più settori specifici all’interno di un paese terzo, e l’atto di esecuzione deve specificare il proprio ambito di applicazione geografico e settoriale. L’adeguatezza può quindi essere circoscritta, per esempio, a una determinata categoria di destinatari o a un settore particolare anziché all’intera giurisdizione.
Una decisione ai sensi del paragrafo 5 lascia impregiudicati i trasferimenti effettuati a norma degli articoli da 46 a 49, come chiarisce il paragrafo 7, per cui gli esportatori possono ripiegare sulle garanzie adeguate o sulle deroghe. Il paragrafo 8 impone alla Commissione di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul suo sito web l’elenco dei paesi, dei territori, dei settori e delle organizzazioni per i quali è o non è più garantito un livello di protezione adeguato, e il paragrafo 9 mantiene in vigore le decisioni adottate in base all’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE fino a quando non siano modificate, sostituite o abrogate.