Articolo 45 GDPR - Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza

1. Il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno del paese terzo, o l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche.
2. Nel valutare l’adeguatezza del livello di protezione, la Commissione prende in considerazione in particolare i seguenti elementi:
a) lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la pertinente legislazione generale e settoriale (anche in materia di sicurezza pubblica, difesa, sicurezza nazionale, diritto penale e accesso delle autorità pubbliche ai dati personali), così come l’attuazione di tale legislazione, le norme in materia di protezione dei dati, le norme professionali e le misure di sicurezza, comprese le norme per il trasferimento successivo dei dati personali verso un altro paese terzo o un’altra organizzazione internazionale osservate nel paese o dall’organizzazione internazionale in questione, la giurisprudenza nonché i diritti effettivi e azionabili degli interessati e un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria per gli interessati i cui dati personali sono oggetto di trasferimento;
b) l’esistenza e l’effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti nel paese terzo o cui è soggetta un’organizzazione internazionale, con competenza per garantire e controllare il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, comprensiva di adeguati poteri di esecuzione, per assistere e fornire consulenza agli interessati in merito all’esercizio dei loro diritti e cooperare con le autorità di controllo degli Stati membri; e
c) gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall’organizzazione internazionale in questione o altri obblighi derivanti da convenzioni o strumenti giuridicamente vincolanti come pure dalla loro partecipazione a sistemi multilaterali o regionali, in particolare in relazione alla protezione dei dati personali.
3. La Commissione, previa valutazione dell’adeguatezza del livello di protezione, può decidere, mediante atti di esecuzione, che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno di un paese terzo, o un’organizzazione internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. L’atto di esecuzione prevede un meccanismo di riesame periodico, almeno ogni quattro anni, che tenga conto di tutti gli sviluppi pertinenti nel paese terzo o nell’organizzazione internazionale. L’atto di esecuzione specifica il proprio ambito di applicazione geografico e settoriale e, ove applicabile, identifica la o le autorità di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2.
4. La Commissione controlla su base continuativa gli sviluppi nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali che potrebbero incidere sul funzionamento delle decisioni adottate a norma del paragrafo 3 del presente articolo e delle decisioni adottate sulla base dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE.
5. Se risulta dalle informazioni disponibili, in particolare in seguito al riesame di cui al paragrafo 3 del presente articolo, che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno di un paese terzo, o un’organizzazione internazionale non garantiscono più un livello di protezione adeguato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione revoca, modifica o sospende nella misura necessaria la decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo mediante atti di esecuzione senza effetto retroattivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 93, paragrafo 2, o, in casi di estrema urgenza, secondo la procedura di cui all’articolo 93, paragrafo 3.
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all’articolo 93, paragrafo 3.
6. La Commissione avvia consultazioni con il paese terzo o l’organizzazione internazionale per porre rimedio alla situazione che ha motivato la decisione di cui al paragrafo 5.
7. Una decisione ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo lascia impregiudicato il trasferimento di dati personali verso il paese terzo, il territorio o uno o più settori specifici all’interno del paese terzo, o verso l’organizzazione internazionale in questione, a norma degli articoli da 46 a 49.
8. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul suo sito web l’elenco dei paesi terzi, dei territori e settori specifici all’interno di un paese terzo, e delle organizzazioni internazionali per i quali ha deciso che è o non è più garantito un livello di protezione adeguato.
9. Le decisioni adottate dalla Commissione in base all’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE restano in vigore fino a quando non sono modificate, sostituite o abrogate da una decisione della Commissione adottata conformemente al paragrafo 3 o 5 del presente articolo.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, se la Commissione ha deciso che un paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno di tale paese, o un’organizzazione internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato, il trasferimento è ammesso senza necessità di autorizzazioni specifiche. La decisione di adeguatezza elimina quindi la necessità delle garanzie adeguate dell’articolo 46 o delle deroghe dell’articolo 49 per i trasferimenti che essa copre.

Il paragrafo 2 impone alla Commissione di prendere in considerazione in particolare lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la pertinente legislazione, anche in materia di sicurezza pubblica, difesa, sicurezza nazionale, diritto penale e accesso delle autorità pubbliche ai dati personali, le norme in materia di protezione dei dati, le norme sui trasferimenti successivi, la giurisprudenza nonché i diritti effettivi e azionabili degli interessati con un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria. Essa deve altresì considerare l’esistenza e l’effettivo funzionamento di una o più autorità di controllo indipendenti dotate di adeguati poteri di esecuzione, nonché gli impegni internazionali e gli altri obblighi giuridicamente vincolanti assunti dal paese o dall’organizzazione.

No. In base al paragrafo 3 l’atto di esecuzione deve prevedere un meccanismo di riesame periodico, almeno ogni quattro anni, e in base al paragrafo 4 la Commissione controlla su base continuativa gli sviluppi pertinenti. Se dalle informazioni disponibili risulta che l’adeguatezza non è più garantita, il paragrafo 5 impone alla Commissione di revocare, modificare o sospendere nella misura necessaria la decisione mediante atti di esecuzione senza effetto retroattivo, e il paragrafo 6 le impone di avviare consultazioni con il paese o l’organizzazione per porre rimedio alla situazione.

Sì. I paragrafi 1 e 3 contemplano espressamente decisioni relative a un territorio o a uno o più settori specifici all’interno di un paese terzo, e l’atto di esecuzione deve specificare il proprio ambito di applicazione geografico e settoriale. L’adeguatezza può quindi essere circoscritta, per esempio, a una determinata categoria di destinatari o a un settore particolare anziché all’intera giurisdizione.

Una decisione ai sensi del paragrafo 5 lascia impregiudicati i trasferimenti effettuati a norma degli articoli da 46 a 49, come chiarisce il paragrafo 7, per cui gli esportatori possono ripiegare sulle garanzie adeguate o sulle deroghe. Il paragrafo 8 impone alla Commissione di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul suo sito web l’elenco dei paesi, dei territori, dei settori e delle organizzazioni per i quali è o non è più garantito un livello di protezione adeguato, e il paragrafo 9 mantiene in vigore le decisioni adottate in base all’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE fino a quando non siano modificate, sostituite o abrogate.