Articolo 58 GDPR - Poteri
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
L’articolo 58 conferisce poteri di indagine al paragrafo 1, poteri correttivi al paragrafo 2 e poteri autorizzativi e consultivi al paragrafo 3. Ogni autorità deve disporre di tutti i poteri elencati in ciascuna categoria, e il paragrafo 6 consente agli Stati membri di prevedere per legge ulteriori poteri, purché il loro esercizio non pregiudichi l’operatività effettiva del capo VII.
Le lettere a) ed e) dell’articolo 58, paragrafo 1, consentono all’autorità di ingiungere al titolare del trattamento, al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al loro rappresentante di fornire ogni informazione di cui necessiti e di ottenere l’accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione dei suoi compiti. La lettera f) estende tale facoltà all’accesso a tutti i locali, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, sia pure in conformità con il diritto dell’Unione o il diritto processuale degli Stati membri, e la lettera b) permette di condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati.
Sì. La lettera f) dell’articolo 58, paragrafo 2, autorizza l’autorità a imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento, e la lettera j) le consente separatamente di ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un’organizzazione internazionale. La lettera d) offre un’alternativa meno drastica, l’ingiunzione di conformare i trattamenti alle disposizioni del regolamento, se del caso in una determinata maniera ed entro un determinato termine.
Entrambe le cose. La lettera i) dell’articolo 58, paragrafo 2, permette all’autorità di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83 in aggiunta alle altre misure previste da quel paragrafo o in luogo di esse, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso. La scelta tra il combinare e il sostituire le misure è quindi rimessa a una valutazione caso per caso.
L’articolo 58, paragrafo 4, assoggetta l’esercizio dei poteri a garanzie adeguate, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo, previste dal diritto dell’Unione e degli Stati membri conformemente alla Carta. Il paragrafo 5 completa il quadro imponendo a ogni Stato membro di attribuire alla propria autorità il potere di intentare un’azione o di agire in sede giudiziale o, ove del caso, stragiudiziale in caso di violazione del regolamento.