Articolo 44 GDPR - Principio generale per il trasferimento

Qualunque trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un’organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un’altra organizzazione internazionale, ha luogo soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al presente capo, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento. Tutte le disposizioni del presente capo sono applicate al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

L’articolo 44 ammette il trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale soltanto se il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento rispettano le condizioni di cui al capo V, fatte salve le altre disposizioni del regolamento. La frase conclusiva richiede che tutte le disposizioni del capo siano applicate al fine di assicurare che il livello di protezione garantito dal regolamento non sia pregiudicato.

Sì. L’articolo 44 estende espressamente le condizioni del capo V ai trasferimenti successivi di dati personali da un paese terzo o un’organizzazione internazionale verso un altro paese terzo o un’altra organizzazione internazionale. L’esportatore iniziale non può quindi considerare esaurita la protezione una volta che i dati lasciano l’Unione, poiché il livello di protezione deve seguire i dati attraverso i trasferimenti successivi.

L’articolo si rivolge sia al titolare del trattamento sia al responsabile del trattamento. Un responsabile del trattamento che trasferisce dati personali verso un paese terzo deve soddisfare esso stesso un presupposto del capo V, indipendentemente dalle istruzioni del titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, e entrambi i soggetti restano vincolati dalle altre disposizioni del regolamento quando effettuano il trasferimento.

No. Il trasferimento può avere luogo soltanto «fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento», per cui un valido meccanismo del capo V non dispensa da una base giuridica ai sensi dell’articolo 6, dai principi dell’articolo 5 o dagli altri obblighi del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. Il trasferimento è esso stesso un trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 2), e deve soddisfare il regolamento nel suo complesso.

Il requisito secondo cui il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal regolamento non deve essere pregiudicato opera come criterio interpretativo per l’intero capo, dalle decisioni di adeguatezza dell’articolo 45 alle deroghe dell’articolo 49. Il considerando 101 conferma che la protezione che accompagna i dati non dovrebbe essere pregiudicata dai trasferimenti, il che sostiene una lettura dei meccanismi specifici degli articoli da 45 a 49 alla luce di questa continuità della protezione.