Articolo 68 GDPR - Comitato europeo per la protezione dei dati
Considerando pertinenti
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
L’articolo 68, paragrafo 1, istituisce il comitato quale organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica e, ai sensi del paragrafo 2, esso è rappresentato dal suo presidente. La personalità giuridica lo distingue dal gruppo di lavoro consultivo che lo ha preceduto e gli consente di adottare le decisioni vincolanti previste dall’articolo 65.
Ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 3, il comitato è composto dalla figura di vertice di un’autorità di controllo per ciascuno Stato membro e dal garante europeo della protezione dei dati, o dai rispettivi rappresentanti.
Qualora in uno Stato membro più autorità di controllo siano incaricate di sorvegliare l’applicazione del regolamento, l’articolo 68, paragrafo 4, impone la designazione di un rappresentante comune conformemente al diritto di tale Stato membro, in modo che ciascuno Stato membro si esprima con una voce sola nel comitato.
La Commissione ha il diritto di partecipare alle attività e alle riunioni del comitato senza diritto di voto e designa a tal fine un rappresentante ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 5. Il presidente comunica alla Commissione le attività del comitato, ciò che la tiene informata senza attribuirle un voto.
Nei casi di cui all’articolo 65, l’articolo 68, paragrafo 6, limita il diritto di voto del garante alle decisioni che riguardano principi e norme applicabili a istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione che corrispondono nella sostanza a quelli del regolamento. Nelle altre controversie ai sensi dell’articolo 65 il garante siede senza diritto di voto.