Articolo 41 GDPR - Controllo dei codici di condotta approvati
Considerando pertinenti
Nessun considerando pertinente indicato.
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
L’articolo 41, paragrafo 1, consente che il controllo della conformità con un codice di condotta approvato ai sensi dell’articolo 40 sia effettuato da un organismo in possesso del livello adeguato di competenze riguardo al contenuto del codice, accreditato a tal fine dall’autorità di controllo competente. Tale controllo opera fatti salvi i compiti e i poteri dell’autorità di controllo di cui agli articoli 57 e 58, per cui l’autorità conserva il proprio ruolo di applicazione della normativa accanto all’organismo di controllo.
Il paragrafo 2 stabilisce quattro condizioni cumulative. L’organismo deve dimostrare in modo convincente all’autorità di controllo competente di essere indipendente e competente riguardo al contenuto del codice, istituire procedure che gli consentano di valutare l’ammissibilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento ad applicare il codice, controllare che essi ne rispettino le disposizioni e riesaminarne periodicamente il funzionamento, istituire procedure e strutture trasparenti atte a gestire i reclami relativi a violazioni del codice, e dimostrare che i compiti e le funzioni da esso svolti non danno adito a conflitto di interessi.
In base al paragrafo 4 l’organismo adotta, stanti garanzie appropriate, le opportune misure in caso di violazione, tra cui la sospensione o l’esclusione dal codice del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, e deve informare l’autorità di controllo competente di tali misure e dei motivi della loro adozione. Questi poteri operano fatti salvi i compiti e i poteri dell’autorità di controllo nonché i mezzi di ricorso e le sanzioni di cui al capo VIII.
Sì. Il paragrafo 5 obbliga l’autorità di controllo competente a revocare l’accreditamento se i requisiti per l’accreditamento non sono, o non sono più, rispettati o se le misure adottate dall’organismo violano il regolamento. La revoca è configurata come un dovere dell’autorità e non come una facoltà discrezionale.
No. Il paragrafo 6 esclude dall’articolo il trattamento effettuato da autorità pubbliche e da organismi pubblici, per cui il controllo da parte di un organismo accreditato non si estende a essi. L’articolo 40 consente comunque alle autorità pubbliche di avvalersi dei codici di condotta, e la vigilanza sui loro trattamenti resta in capo alle autorità di controllo ai sensi degli articoli 57 e 58.