Articolo 93 GDPR - Procedura di comitato
Considerando pertinenti
Nessun considerando pertinente indicato.
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
Il paragrafo 1 prevede che la Commissione sia assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, il quadro generale per il controllo da parte degli Stati membri dei poteri di esecuzione della Commissione. Il comitato è composto di rappresentanti degli Stati membri e conferisce loro un ruolo formale prima dell’adozione degli atti di esecuzione previsti dal regolamento.
Si applica ogni volta che una disposizione del regolamento vi fa riferimento, il che attiva la procedura d’esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Tra i richiami più significativi figurano le decisioni di adeguatezza ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, la loro modifica o abrogazione ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 5, le clausole tipo di protezione dei dati ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 7, e dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera c), e le decisioni sulla validità generale dei codici di condotta ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 9.
Esso rende disponibile la procedura d’urgenza di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5, consentendo alla Commissione di adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. Il regolamento la richiama all’articolo 45, paragrafo 5, affinché una decisione di adeguatezza possa essere abrogata, modificata o sospesa senza ritardo per motivi imperativi d’urgenza debitamente giustificati.
No. Il comitato di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 è un organo di rappresentanti degli Stati membri presieduto dalla Commissione e si distingue dal comitato europeo per la protezione dei dati istituito dall’articolo 68, che contribuisce mediante pareri e consulenza ai sensi dell’articolo 70 anziché mediante voti in sede di comitologia.
Lo strumento determina chi può fermare una misura della Commissione. Un atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 93 può essere bloccato in seno al comitato d’esame dagli Stati membri, mentre un atto delegato ai sensi dell’articolo 92 può essere oggetto di veto da parte del Parlamento europeo o del Consiglio, per cui le due procedure ripartiscono diversamente il controllo politico.