Articolo 40 GDPR - Codici di condotta
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
In base al paragrafo 1, i codici di condotta sono destinati a contribuire alla corretta applicazione del regolamento, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione sono tutti tenuti a incoraggiarne l’elaborazione.
Il paragrafo 2 affida l’elaborazione, la modifica e la proroga dei codici alle associazioni e agli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento. L’elenco esemplificativo delle materie va dal trattamento corretto e trasparente dei dati e dai legittimi interessi perseguiti in contesti specifici, passando per la pseudonimizzazione, l’informazione fornita agli interessati e la protezione del minore, fino alle misure di sicurezza, alla notifica delle violazioni, ai trasferimenti verso paesi terzi e alle procedure stragiudiziali per comporre le controversie, queste ultime fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi degli articoli 77 e 79.
In base al paragrafo 5, il progetto è sottoposto all’autorità di controllo competente ai sensi dell’articolo 55, che esprime un parere sulla sua conformità al regolamento e lo approva se ritiene che offra in misura sufficiente garanzie adeguate. Quando il codice si riferisce ad attività di trattamento in vari Stati membri, il paragrafo 7 richiede all’autorità di sottoporlo al comitato tramite il meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63 prima dell’approvazione, e in base ai paragrafi 8 e 9 la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che il codice approvato ha validità generale all’interno dell’Unione.
Sì. Il paragrafo 3 consente ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento non soggetti al regolamento ai sensi dell’articolo 3 di aderire a un codice approvato avente validità generale, al fine di fornire adeguate garanzie nel quadro dei trasferimenti verso paesi terzi o organizzazioni internazionali alle condizioni di cui all’articolo 46, paragrafo 2, lettera e). Tali aderenti assumono l’impegno vincolante e azionabile, mediante strumenti contrattuali o di altro tipo giuridicamente vincolanti, di applicare tali garanzie anche per quanto riguarda i diritti degli interessati.
Sì. Il paragrafo 4 richiede che ogni codice di cui al paragrafo 2 contenga i meccanismi che consentono all’organismo accreditato di cui all’articolo 41, paragrafo 1, di effettuare il controllo obbligatorio del rispetto delle norme del codice da parte dei titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento che si impegnano ad applicarlo. Tale controllo opera fatti salvi i compiti e i poteri delle autorità di controllo competenti ai sensi degli articoli 55 o 56.