Articolo 50 GDPR - Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali

In relazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, la Commissione e le autorità di controllo adottano misure appropriate per:
a) sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per facilitare l’applicazione efficace della legislazione sulla protezione dei dati personali;
b) prestare assistenza reciproca a livello internazionale nell’applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali, in particolare mediante notificazione, deferimento dei reclami, assistenza alle indagini e scambio di informazioni, fatte salve garanzie adeguate per la protezione dei dati personali e gli altri diritti e libertà fondamentali;
c) coinvolgere le parti interessate pertinenti in discussioni e attività dirette a promuovere la cooperazione internazionale nell’applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali;
d) promuovere lo scambio e la documentazione delle legislazioni e prassi in materia di protezione dei dati personali, compresi i conflitti di giurisdizione con paesi terzi.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Obbliga la Commissione e le autorità di controllo ad adottare misure appropriate per sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale, prestare assistenza reciproca nell’applicazione della legislazione, coinvolgere le parti interessate pertinenti e promuovere lo scambio e la documentazione delle legislazioni e prassi in materia di protezione dei dati. Si tratta di un mandato istituzionale rivolto agli organismi pubblici, non di una norma indirizzata ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento.

La notificazione, il deferimento dei reclami, l’assistenza alle indagini e lo scambio di informazioni. Tutte queste forme sono espressamente subordinate a garanzie adeguate per la protezione dei dati personali e degli altri diritti e libertà fondamentali, di modo che la cooperazione stessa non pregiudichi il livello di protezione che essa serve.

No. I trasferimenti effettuati da titolari del trattamento e responsabili del trattamento restano disciplinati dagli articoli da 44 a 49; l’articolo 50 inquadra soltanto le modalità con cui la Commissione e le autorità di controllo cooperano a livello internazionale nell’applicazione della legislazione. Quando un’autorità scambia dati personali nell’ambito dell’assistenza reciproca, a tale scambio si applicano le garanzie richieste dalla lettera b).

La lettera c) impone alla Commissione e alle autorità di controllo di coinvolgere le parti interessate pertinenti in discussioni e attività dirette a promuovere la cooperazione internazionale nell’applicazione della legislazione. La disposizione non definisce quali siano le parti interessate, il che lascia spazio a partecipanti dell’industria, della società civile e del mondo accademico, ma il coinvolgimento resta diretto alla cooperazione nell’applicazione della legislazione e non alle politiche in generale.

La lettera d) indirizza la Commissione e le autorità di controllo a promuovere lo scambio e la documentazione delle legislazioni e prassi in materia di protezione dei dati personali, compresi i conflitti di giurisdizione con paesi terzi. Essa integra l’articolo 48, che nega efficacia alle sentenze e alle decisioni amministrative di paesi terzi che ordinano la comunicazione di dati salvo che si basino su un accordo internazionale, favorendo il dialogo entro cui tali conflitti possono essere gestiti.