Articolo 90 GDPR - Obblighi di segretezza

1. Gli Stati membri possono adottare norme specifiche per stabilire i poteri delle autorità di controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettere e) e f), in relazione ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che sono soggetti, ai sensi del diritto dell’Unione o degli Stati membri o di norme stabilite dagli organismi nazionali competenti, al segreto professionale o a un obbligo di segretezza equivalente, ove siano necessarie e proporzionate per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e l’obbligo di segretezza. Tali norme si applicano solo ai dati personali che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha ricevuto o ha ottenuto in seguito a un’attività protetta da tale segreto professionale.
2. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 al più tardi entro il 25 maggio 2018 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Il paragrafo 1 consente agli Stati membri di adottare norme specifiche per stabilire i poteri delle autorità di controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettere e) e f), in relazione ai titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento soggetti al segreto professionale o a un obbligo di segretezza equivalente. Tali norme sono ammissibili soltanto ove siano necessarie e proporzionate per conciliare la protezione dei dati personali e l’obbligo di segretezza.

Soltanto i poteri di indagine consistenti nell’ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera e), e nell’ottenere l’accesso ai locali, compresi gli strumenti di trattamento dei dati, ai sensi della lettera f). I poteri correttivi di cui all’articolo 58, paragrafo 2, e gli altri poteri di indagine di cui all’articolo 58, paragrafo 1, non sono interessati.

No. La seconda frase del paragrafo 1 limita le norme nazionali ai dati personali che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha ricevuto o ha ottenuto in seguito a un’attività protetta da tale obbligo di segretezza. I dati detenuti al di fuori di quell’attività, come i fascicoli del personale del professionista stesso, restano soggetti alla pienezza dei poteri dell’articolo 58.

L’obbligo deve derivare dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da norme stabilite dagli organismi nazionali competenti e deve consistere nel segreto professionale o in un obbligo di segretezza equivalente. Un impegno di riservatezza puramente contrattuale non raggiunge questa soglia.

Sì. Il paragrafo 2 imponeva a ogni Stato membro di notificare alla Commissione le norme adottate ai sensi del paragrafo 1 al più tardi entro il 25 maggio 2018, e ogni successiva modifica che le riguardi deve essere comunicata senza ritardo.