Articolo 95 GDPR - Rapporto con la direttiva 2002/58/CE

Il presente regolamento non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell’Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva 2002/58/CE.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Il regolamento non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell’Unione, per quanto riguarda le materie per le quali esse sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva 2002/58/CE. Si tratta di una regola contro la doppia regolamentazione della medesima materia.

Soltanto i soggetti che effettuano trattamenti nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell’Unione. Un’organizzazione che si limita a utilizzare tali servizi, anziché fornirli, non rientra nella formulazione, benché alcuni obblighi della direttiva 2002/58/CE, come quelli relativi alle apparecchiature terminali, si rivolgano a una cerchia più ampia.

No. Esso opera materia per materia, cosicché il regolamento è messo da parte soltanto ove la direttiva contenga un obbligo specifico avente lo stesso obiettivo. Per tutto ciò che la direttiva non disciplina specificamente, compresa la maggior parte degli obblighi del titolare del trattamento e dei diritti dell’interessato, il regolamento si applica integralmente, come confermato dal considerando 173.

La notifica delle violazioni da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico è una materia per la quale la direttiva 2002/58/CE fissa un obbligo specifico avente lo stesso obiettivo, per cui l’articolo 95 impedisce al regolamento di aggiungere un obbligo parallelo per il medesimo trattamento. Al di fuori di quell’ambito specifico, gli obblighi di notifica degli articoli 33 e 34 si applicano normalmente.

Sì. La direttiva definisce il consenso rinviando alla direttiva 95/46/CE, e l’articolo 94, paragrafo 2, fa intendere tali riferimenti come fatti al regolamento, per cui il consenso ai sensi della direttiva deve soddisfare le condizioni dell’articolo 4, punto 11), e dell’articolo 7.