Articolo 87 GDPR - Trattamento del numero di identificazione nazionale
Considerando pertinenti
Nessun considerando pertinente indicato.
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
Consente loro di precisare ulteriormente le condizioni specifiche per il trattamento di un numero di identificazione nazionale o di qualsiasi altro mezzo d’identificazione d’uso generale. Se lo fanno, tale mezzo d’identificazione può essere utilizzato soltanto in presenza di garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato conformemente al regolamento.
Il regolamento non definisce la nozione, e il numero di identificazione nazionale ne rappresenta l’esempio paradigmatico. L’elemento caratterizzante nel testo è l’uso generale, ossia un identificativo impiegato in contesti e settori diversi per identificare la stessa persona, che è ciò che genera il rischio di collegamento cui risponde il requisito delle garanzie.
No. Se la decisione di stabilire condizioni specifiche è facoltativa («possono precisare ulteriormente»), una volta che uno Stato membro la assume la seconda frase esige che il mezzo d’identificazione sia utilizzato soltanto in presenza di garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato. La condizione delle garanzie è quindi il prezzo dell’esercizio della facoltà.
No. L’espressione «precisare ulteriormente» mostra che le condizioni nazionali si aggiungono al regolamento, e il rinvio finale alle garanzie «conformemente al presente regolamento» conferma che il regime generale, compresi i requisiti di liceità dell’articolo 6, continua ad applicarsi al trattamento del mezzo d’identificazione.
Il numero di identificazione nazionale è allora trattato secondo le ordinarie regole del regolamento, senza condizioni nazionali settoriali. L’articolo 87 è una clausola di apertura, per cui l’assenza di norme nazionali non vieta né privilegia l’uso di tali mezzi d’identificazione.