Articolo 31 GDPR - Cooperazione con l’autorità di controllo

Il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il loro rappresentante cooperano, su richiesta, con l’autorità di controllo nell’esecuzione dei suoi compiti.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Essi e, ove applicabile, il loro rappresentante devono cooperare, su richiesta, con l’autorità di controllo nell’esecuzione dei suoi compiti. L’obbligo è reattivo nella sua formulazione, poiché è attivato da una richiesta e non impone un’iniziativa spontanea.

La disposizione rinvia in termini generali all’esecuzione dei compiti dell’autorità, elencati all’articolo 57 e sostenuti dai poteri di indagine, correttivi e di autorizzazione di cui all’articolo 58. La cooperazione si estende quindi alle indagini, alle attività di revisione e alle richieste di informazioni che rientrano nella competenza dell’autorità.

Sì. L’articolo 31 estende espressamente l’obbligo ai rappresentanti dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento ove applicabile, il che corrisponde all’incarico del rappresentante ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, di fungere da interlocutore delle autorità di controllo per tutte le questioni riguardanti il trattamento.

Sì. La lettera a) dell’articolo 83, paragrafo 4, assoggetta le violazioni degli obblighi di cui all’articolo 31 a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR o, per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo, se superiore. L’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), conferisce separatamente all’autorità il potere di ordinare la comunicazione delle informazioni di cui necessita per l’esecuzione dei suoi compiti.

Il regolamento non affronta il punto nell’articolo 31 stesso, per cui la risposta dipende da altre disposizioni e dal diritto applicabile alla richiesta. L’articolo 90 consente agli Stati membri di adottare norme specifiche per conciliare i poteri di controllo con gli obblighi di segreto professionale, il che mostra che l’obbligo di cooperazione non è concepito come assoluto.