Articolo 97 GDPR - Relazioni della Commissione

1. Entro il 25 maggio 2020 e, successivamente, ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni di valutazione e sul riesame del presente regolamento.
2. Nel contesto delle valutazioni e del riesame del presente regolamento di cui al paragrafo 1, la Commissione esamina, in particolare, l’applicazione e il funzionamento:
a) del capo V sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, con particolare riguardo alle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, del presente regolamento, e alle decisioni adottate sulla base dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE;
b) del capo VII su cooperazione e coerenza.
3. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione può richiedere informazioni agli Stati membri e alle autorità di controllo.
4. Nello svolgere le valutazioni e i riesami di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio, nonché di altri organismi o fonti pertinenti.
5. Se del caso, la Commissione presenta opportune proposte di modifica del presente regolamento tenuto conto, in particolare, degli sviluppi delle tecnologie dell’informazione e dei progressi della società dell’informazione.

Considerando pertinenti

Nessun considerando pertinente indicato.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Il paragrafo 1 obbliga la Commissione a trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione e sul riesame del regolamento entro il 25 maggio 2020 e, successivamente, ogni quattro anni. Le relazioni devono essere rese pubbliche.

Il paragrafo 2 individua il capo V sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, con particolare riguardo alle decisioni di adeguatezza adottate ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, e alle decisioni adottate sulla base dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE, e il capo VII su cooperazione e coerenza.

Il paragrafo 3 le consente di richiedere informazioni agli Stati membri e alle autorità di controllo, e il paragrafo 4 le impone di tenere conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio, nonché di altri organismi o fonti pertinenti.

Sì. Il paragrafo 5 impone alla Commissione, se del caso, di presentare opportune proposte di modifica del regolamento tenuto conto, in particolare, degli sviluppi delle tecnologie dell’informazione e dei progressi della società dell’informazione.

No. L’articolo 45, paragrafo 3, esige che ogni decisione di adeguatezza preveda un proprio riesame periodico almeno ogni quattro anni, e l’articolo 45, paragrafo 4, obbliga la Commissione a controllare su base continuativa gli sviluppi nei paesi terzi, mentre l’articolo 97 riguarda una valutazione generale dell’intero regolamento che si limita a prestare particolare riguardo a tali decisioni.