Articolo 97 GDPR - Relazioni della Commissione
Considerando pertinenti
Nessun considerando pertinente indicato.
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
Il paragrafo 1 obbliga la Commissione a trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione e sul riesame del regolamento entro il 25 maggio 2020 e, successivamente, ogni quattro anni. Le relazioni devono essere rese pubbliche.
Il paragrafo 2 individua il capo V sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, con particolare riguardo alle decisioni di adeguatezza adottate ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, e alle decisioni adottate sulla base dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE, e il capo VII su cooperazione e coerenza.
Il paragrafo 3 le consente di richiedere informazioni agli Stati membri e alle autorità di controllo, e il paragrafo 4 le impone di tenere conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio, nonché di altri organismi o fonti pertinenti.
Sì. Il paragrafo 5 impone alla Commissione, se del caso, di presentare opportune proposte di modifica del regolamento tenuto conto, in particolare, degli sviluppi delle tecnologie dell’informazione e dei progressi della società dell’informazione.
No. L’articolo 45, paragrafo 3, esige che ogni decisione di adeguatezza preveda un proprio riesame periodico almeno ogni quattro anni, e l’articolo 45, paragrafo 4, obbliga la Commissione a controllare su base continuativa gli sviluppi nei paesi terzi, mentre l’articolo 97 riguarda una valutazione generale dell’intero regolamento che si limita a prestare particolare riguardo a tali decisioni.