Articolo 13 GDPR - Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
Nel momento in cui i dati sono ottenuti, il paragrafo 1 impone al titolare del trattamento di indicare la propria identità e i propri dati di contatto e quelli dell’eventuale rappresentante, i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati ove applicabile, le finalità e la base giuridica del trattamento, i legittimi interessi perseguiti quando il trattamento si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i destinatari o le categorie di destinatari e le informazioni pertinenti su qualsiasi trasferimento previsto verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale. L’obbligo si radica nel momento della raccolta, non in una fase successiva del trattamento.
Il paragrafo 2 richiede le informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente, ossia il periodo di conservazione o i criteri utilizzati per determinarlo, l’esistenza dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità, il diritto di revocare il consenso quando il trattamento è basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a) oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, l’indicazione se la comunicazione dei dati sia un obbligo legale o contrattuale e le conseguenze della loro mancata comunicazione, nonché l’esistenza di un processo decisionale automatizzato di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, con informazioni significative sulla logica utilizzata e sull’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento.
L’articolo 13, paragrafo 1, lettera f) impone al titolare del trattamento di indicare l’intenzione di trasferire i dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione. Nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47 o all’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, deve inoltre richiamare le garanzie appropriate o opportune e spiegare i mezzi per ottenerne una copia o il luogo dove sono state rese disponibili.
Il paragrafo 3 obbliga il titolare del trattamento a informare l’interessato della nuova finalità, insieme a ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2, prima che il trattamento ulteriore abbia inizio. La compatibilità della nuova finalità con quella originaria è valutata separatamente in base all’articolo 6, paragrafo 4.
Una sola. Il paragrafo 4 disapplica gli obblighi se e nella misura in cui l’interessato dispone già delle informazioni, e a differenza dell’articolo 14, paragrafo 5 non è prevista alcuna esenzione per impossibilità, sforzo sproporzionato o segreto professionale, il che riflette il fatto che il titolare del trattamento si rapporta direttamente con l’interessato nel momento della raccolta.