Articolo 16 GDPR - Diritto di rettifica

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano. Il diritto offre all’interessato una contropartita azionabile rispetto al principio di esattezza di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), che obbliga i titolari del trattamento a mantenere i dati esatti e aggiornati di propria iniziativa.

Sì. La seconda frase attribuisce all’interessato il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa, sebbene la misura della completezza siano le finalità del trattamento e non un astratto criterio di esaustività.

L’articolo stesso esige la rettifica senza ingiustificato ritardo, e il quadro generale dell’articolo 12, paragrafo 3 impone al titolare del trattamento di informare l’interessato dell’azione intrapresa entro un mese dalla richiesta, con proroga di due mesi quando la complessità e il numero delle richieste la rendano necessaria.

Sì, entro certi limiti. L’articolo 19 obbliga il titolare del trattamento a comunicare ogni rettifica a ciascun destinatario cui i dati sono stati comunicati, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, e a informare l’interessato di tali destinatari qualora egli lo richieda.

L’articolo 18, paragrafo 1, lettera a) consente all’interessato di ottenere la limitazione del trattamento per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza dei dati contestati. Se il titolare del trattamento rifiuta la rettifica, l’articolo 12, paragrafo 4 gli impone di indicarne i motivi e di segnalare la possibilità di proporre reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77 e di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 79.