Articolo 60 GDPR - Cooperazione tra l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate

1. L’autorità di controllo capofila coopera con le altre autorità di controllo interessate conformemente al presente articolo nell’adoperarsi per raggiungere un consenso. L’autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate si scambiano tutte le informazioni utili.
2. L’autorità di controllo capofila può chiedere in qualunque momento alle altre autorità di controllo interessate di fornire assistenza reciproca a norma dell’articolo 61 e può condurre operazioni congiunte a norma dell’articolo 62, in particolare per lo svolgimento di indagini o il controllo dell’attuazione di una misura riguardante un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito in un altro Stato membro.
3. L’autorità di controllo capofila comunica senza ritardo le informazioni utili sulla questione alle altre autorità di controllo interessate. Trasmette senza indugio alle altre autorità di controllo interessate un progetto di decisione per ottenere il loro parere e tiene debitamente conto delle loro opinioni.
4. Se una delle altre autorità di controllo interessate solleva un’obiezione pertinente e motivata al progetto di decisione entro un termine di quattro settimane dopo essere stata consultata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, l’autorità di controllo capofila, ove non dia seguito all’obiezione pertinente e motivata o ritenga l’obiezione non pertinente o non motivata, sottopone la questione al meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63.
5. L’autorità di controllo capofila, qualora intenda dare seguito all’obiezione pertinente e motivata sollevata, trasmette un progetto di decisione riveduto alle altre autorità di controllo interessate per ottenere il loro parere. Tale progetto di decisione riveduto è soggetto alla procedura di cui al paragrafo 4 entro un termine di due settimane.
6. Se nessuna delle altre autorità di controllo interessate ha sollevato obiezioni al progetto di decisione trasmesso dall’autorità di controllo capofila entro il termine di cui ai paragrafi 4 e 5, si deve considerare che l’autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate concordano su tale progetto di decisione e sono da esso vincolate.
7. L’autorità di controllo capofila adotta la decisione e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento, a seconda dei casi, e informa le altre autorità di controllo interessate e il comitato la decisione in questione, compresa una sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti. L’autorità di controllo cui è stato proposto un reclamo informa il reclamante riguardo alla decisione.
8. In deroga al paragrafo 7, in caso di archiviazione o di rigetto di un reclamo, l’autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo adotta la decisione e la notifica al reclamante e ne informa il titolare del trattamento.
9. Se l’autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate convengono di archiviare o rigettare parti di un reclamo e di intervenire su altre parti di tale reclamo, è adottata una decisione separata per ciascuna di tali parti della questione. L’autorità di controllo capofila adotta la decisione per la parte riguardante azioni in relazione al titolare del trattamento e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del responsabile del trattamento o del responsabile del trattamento sul territorio del suo Stato membro e ne informa il reclamante, mentre l’autorità di controllo del reclamante adotta la decisione per la parte riguardante l’archiviazione o il rigetto di detto reclamo, la notifica a detto reclamante e ne informa il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento.
10. Dopo aver ricevuto la notifica della decisione dell’autorità di controllo capofila a norma dei paragrafi 7 e 9, il titolare del trattamento o responsabile del trattamento adotta le misure necessarie per garantire la conformità alla decisione per quanto riguarda le attività di trattamento nel contesto di tutti i suoi stabilimenti nell’Unione. Il titolare del trattamento o responsabile del trattamento notifica le misure adottate per conformarsi alla decisione all’autorità di controllo capofila, che ne informa le altre autorità di controllo interessate.
11. Qualora, in circostanze eccezionali, un’autorità di controllo interessata abbia motivo di ritenere che urga intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, si applica la procedura d’urgenza di cui all’articolo 66.
12. L’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate si scambiano reciprocamente con mezzi elettronici, usando un modulo standard, le informazioni richieste a norma del presente articolo.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

L’articolo 60 organizza la procedura dello sportello unico per i trattamenti transfrontalieri. In forza del paragrafo 1 l’autorità di controllo capofila, individuata a norma dell’articolo 56, deve cooperare con le altre autorità di controllo interessate nell’adoperarsi per raggiungere un consenso e scambiare tutte le informazioni utili, e in forza del paragrafo 3 deve trasmettere loro un progetto di decisione per ottenere il loro parere e tenere debitamente conto delle loro opinioni.

Un’autorità interessata dispone di quattro settimane, ai sensi del paragrafo 4, per sollevare un’obiezione pertinente e motivata. Se l’autorità capofila non dà seguito all’obiezione, o la ritiene non pertinente o non motivata, deve sottoporre la questione al meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63, che conduce a una decisione vincolante del comitato a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a). Qualora intenda dare seguito all’obiezione, il paragrafo 5 le impone di trasmettere un progetto di decisione riveduto, soggetto a un ulteriore termine di due settimane per le obiezioni.

Ai sensi del paragrafo 7 l’autorità di controllo capofila adotta la decisione e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, informandone le altre autorità di controllo interessate e il comitato, mentre l’autorità cui è stato proposto un reclamo informa il reclamante. Il paragrafo 8 deroga a questa regola in caso di archiviazione o di rigetto di un reclamo, ipotesi nella quale l’autorità cui il reclamo è stato proposto adotta e notifica tale decisione.

Il paragrafo 9 richiede una decisione separata per ciascuna parte. L’autorità capofila adotta la decisione sulle azioni da intraprendere in relazione al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico, mentre l’autorità del reclamante adotta la decisione di archiviazione o di rigetto della parte residua e la notifica al reclamante, ciascuna informandone l’altro destinatario.

No. Ai sensi del paragrafo 10 il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento deve adottare le misure necessarie per garantire la conformità alla decisione per quanto riguarda le attività di trattamento nel contesto di tutti i suoi stabilimenti nell’Unione, e deve notificare le misure adottate all’autorità di controllo capofila, che ne informa le altre autorità di controllo interessate. Il paragrafo 6 rende parimenti vincolante per l’autorità capofila e per tutte le autorità interessate il progetto di decisione contro il quale non siano state sollevate obiezioni.