Articolo 60 GDPR - Cooperazione tra l’autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
L’articolo 60 organizza la procedura dello sportello unico per i trattamenti transfrontalieri. In forza del paragrafo 1 l’autorità di controllo capofila, individuata a norma dell’articolo 56, deve cooperare con le altre autorità di controllo interessate nell’adoperarsi per raggiungere un consenso e scambiare tutte le informazioni utili, e in forza del paragrafo 3 deve trasmettere loro un progetto di decisione per ottenere il loro parere e tenere debitamente conto delle loro opinioni.
Un’autorità interessata dispone di quattro settimane, ai sensi del paragrafo 4, per sollevare un’obiezione pertinente e motivata. Se l’autorità capofila non dà seguito all’obiezione, o la ritiene non pertinente o non motivata, deve sottoporre la questione al meccanismo di coerenza di cui all’articolo 63, che conduce a una decisione vincolante del comitato a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a). Qualora intenda dare seguito all’obiezione, il paragrafo 5 le impone di trasmettere un progetto di decisione riveduto, soggetto a un ulteriore termine di due settimane per le obiezioni.
Ai sensi del paragrafo 7 l’autorità di controllo capofila adotta la decisione e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, informandone le altre autorità di controllo interessate e il comitato, mentre l’autorità cui è stato proposto un reclamo informa il reclamante. Il paragrafo 8 deroga a questa regola in caso di archiviazione o di rigetto di un reclamo, ipotesi nella quale l’autorità cui il reclamo è stato proposto adotta e notifica tale decisione.
Il paragrafo 9 richiede una decisione separata per ciascuna parte. L’autorità capofila adotta la decisione sulle azioni da intraprendere in relazione al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico, mentre l’autorità del reclamante adotta la decisione di archiviazione o di rigetto della parte residua e la notifica al reclamante, ciascuna informandone l’altro destinatario.
No. Ai sensi del paragrafo 10 il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento deve adottare le misure necessarie per garantire la conformità alla decisione per quanto riguarda le attività di trattamento nel contesto di tutti i suoi stabilimenti nell’Unione, e deve notificare le misure adottate all’autorità di controllo capofila, che ne informa le altre autorità di controllo interessate. Il paragrafo 6 rende parimenti vincolante per l’autorità capofila e per tutte le autorità interessate il progetto di decisione contro il quale non siano state sollevate obiezioni.