Articolo 56 GDPR - Competenza dell’autorità di controllo capofila

1. Fatto salvo l’articolo 55, l’autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento è competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri effettuati dal suddetto titolare del trattamento o responsabile del trattamento, secondo la procedura di cui all’articolo 60.
2. In deroga al paragrafo 1, ogni autorità di controllo è competente per la gestione dei reclami a essa proposti o di eventuali violazioni del presente regolamento se l’oggetto riguarda unicamente uno stabilimento nel suo Stato membro o incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel suo Stato membro.
3. Nei casi indicati al paragrafo 2 del presente articolo, l’autorità di controllo informa senza ritardo l’autorità di controllo capofila in merito alla questione. Entro un termine di tre settimane da quando è stata informata, l’autorità di controllo capofila decide se intende o meno trattare il caso secondo la procedura di cui all’articolo 60, tenendo conto dell’esistenza o meno di uno stabilimento del titolare del trattamento o responsabile del trattamento nello Stato membro dell’autorità di controllo che l’ha informata.
4. Qualora l’autorità di controllo capofila decida di trattare il caso, si applica la procedura di cui all’articolo 60. L’autorità di controllo che ha informato l’autorità di controllo capofila può presentare a quest’ultima un progetto di decisione. L’autorità di controllo capofila tiene nella massima considerazione tale progetto nella predisposizione del progetto di decisione di cui all’articolo 60, paragrafo 3.
5. Nel caso in cui l’autorità di controllo capofila decida di non trattarlo, l’autorità di controllo che ha informato l’autorità di controllo capofila tratta il caso conformemente agli articoli 61 e 62.
6. L’autorità di controllo capofila è l’unico interlocutore del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in merito al trattamento transfrontaliero effettuato da tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

A norma del paragrafo 1 è l’autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, ed essa è competente per i trattamenti transfrontalieri effettuati da tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento secondo la procedura di cui all’articolo 60. Lo stabilimento principale e il trattamento transfrontaliero sono definiti all’articolo 4, punti 16) e 23).

Sì. In deroga al paragrafo 1, il paragrafo 2 consente a ogni autorità di controllo di gestire un reclamo a essa proposto, o un’eventuale violazione, se l’oggetto riguarda unicamente uno stabilimento nel suo Stato membro o incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel suo Stato membro.

Il paragrafo 3 le impone di informare senza ritardo l’autorità di controllo capofila, e quest’ultima dispone poi di tre settimane per decidere se intende trattare il caso secondo la procedura di cui all’articolo 60, tenendo conto dell’esistenza o meno di uno stabilimento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nello Stato membro dell’autorità che l’ha informata. Il momento della decisione è quindi fissato nel tempo e ancorato a un criterio espresso.

Se l’autorità capofila decide di trattare il caso, si applica la procedura di cooperazione di cui all’articolo 60, l’autorità che l’ha informata può presentarle un progetto di decisione e l’autorità capofila deve tenere nella massima considerazione tale progetto nella predisposizione del progetto di decisione di cui all’articolo 60, paragrafo 3. Se l’autorità capofila decide di non trattarlo, l’autorità che l’ha informata tratta il caso conformemente agli articoli 61 e 62 in materia di assistenza reciproca e operazioni congiunte.

Il paragrafo 6 rende l’autorità di controllo capofila l’unica controparte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento per i suoi trattamenti transfrontalieri, e questo costituisce il nucleo dello sportello unico. L’organizzazione si rapporta con una sola autorità, pur partecipando le altre autorità interessate alla decisione attraverso la procedura di cooperazione di cui all’articolo 60.