Articolo 56 GDPR - Competenza dell’autorità di controllo capofila
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
A norma del paragrafo 1 è l’autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, ed essa è competente per i trattamenti transfrontalieri effettuati da tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento secondo la procedura di cui all’articolo 60. Lo stabilimento principale e il trattamento transfrontaliero sono definiti all’articolo 4, punti 16) e 23).
Sì. In deroga al paragrafo 1, il paragrafo 2 consente a ogni autorità di controllo di gestire un reclamo a essa proposto, o un’eventuale violazione, se l’oggetto riguarda unicamente uno stabilimento nel suo Stato membro o incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel suo Stato membro.
Il paragrafo 3 le impone di informare senza ritardo l’autorità di controllo capofila, e quest’ultima dispone poi di tre settimane per decidere se intende trattare il caso secondo la procedura di cui all’articolo 60, tenendo conto dell’esistenza o meno di uno stabilimento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nello Stato membro dell’autorità che l’ha informata. Il momento della decisione è quindi fissato nel tempo e ancorato a un criterio espresso.
Se l’autorità capofila decide di trattare il caso, si applica la procedura di cooperazione di cui all’articolo 60, l’autorità che l’ha informata può presentarle un progetto di decisione e l’autorità capofila deve tenere nella massima considerazione tale progetto nella predisposizione del progetto di decisione di cui all’articolo 60, paragrafo 3. Se l’autorità capofila decide di non trattarlo, l’autorità che l’ha informata tratta il caso conformemente agli articoli 61 e 62 in materia di assistenza reciproca e operazioni congiunte.
Il paragrafo 6 rende l’autorità di controllo capofila l’unica controparte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento per i suoi trattamenti transfrontalieri, e questo costituisce il nucleo dello sportello unico. L’organizzazione si rapporta con una sola autorità, pur partecipando le altre autorità interessate alla decisione attraverso la procedura di cooperazione di cui all’articolo 60.