Articolo 62 GDPR - Operazioni congiunte delle autorità di controllo
Considerando pertinenti
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
Il paragrafo 1 prevede che, se del caso, le autorità conducano operazioni congiunte, incluse indagini congiunte e misure di contrasto congiunte, cui partecipano membri o personale delle autorità di controllo di altri Stati membri. Ai sensi del paragrafo 2 un’autorità di ogni Stato membro in questione ha il diritto di partecipare qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento abbia stabilimenti in vari Stati membri o qualora esista la probabilità che il trattamento abbia su un numero significativo di interessati in più di uno Stato membro un impatto negativo sostanziale, e l’autorità competente a norma dell’articolo 56, paragrafo 1, o dell’articolo 56, paragrafo 4, deve invitare tali autorità e rispondere senza ritardo alle richieste di partecipazione.
Sì, entro certi limiti. Ai sensi del paragrafo 3 l’autorità ospite può, in conformità del diritto del proprio Stato membro e con l’autorizzazione dell’autorità di controllo ospitata, conferire poteri ai membri o al personale ospitato, oppure, nella misura in cui il diritto dello Stato membro dell’autorità ospite lo permette, consentire loro di esercitare i propri poteri d’indagine in conformità del diritto dello Stato membro di provenienza. Tali poteri possono essere esercitati unicamente sotto il controllo e in presenza di membri o personale dell’autorità di controllo ospite, e il personale ospitato è soggetto al diritto dello Stato membro dell’autorità ospite.
Ai sensi del paragrafo 4 lo Stato membro dell’autorità di controllo ospite si assume la responsabilità del suo operato, compreso l’obbligo di risarcimento per i danni causati, conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio esso opera. Il paragrafo 5 impone allo Stato membro ospite di risarcire i danni alle condizioni applicabili ai danni causati dal proprio personale, con rimborso integrale degli importi corrisposti da parte dello Stato membro dell’autorità ospitata, e il paragrafo 6 esclude per il resto le richieste di risarcimento tra Stati membri.
Qualora sia prevista un’operazione congiunta e un’autorità non si conformi entro un mese all’obbligo di invito di cui al paragrafo 2, seconda frase, il paragrafo 7 consente alle altre autorità di adottare misure provvisorie nel territorio del proprio Stato membro ai sensi dell’articolo 55. Si considera allora che urga intervenire ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, e che siano necessari un parere o una decisione vincolante d’urgenza da parte del comitato a norma dell’articolo 66, paragrafo 2.
L’assistenza reciproca prevista dall’articolo 61 è un meccanismo bilaterale di richiesta e risposta nel quale l’autorità richiesta agisce sul proprio territorio. Le operazioni congiunte comportano invece l’azione comune di membri o personale di più autorità, anche sul territorio di un altro Stato membro, con le specifiche regole sui poteri conferiti, sul controllo, sulla presenza e sulla responsabilità dettate dai paragrafi da 3 a 6.