1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.
Articolo 1 GDPR - Oggetto e finalità
2. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.
3. La libera circolazione dei dati personali nell’Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Considerando pertinenti
- Considerando 1 La protezione dei dati come diritto fondamentale
- Considerando 2 Rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali
- Considerando 3 Armonizzazione ad opera della direttiva 95/46/CE
- Considerando 4 La protezione dei dati in equilibrio con gli altri diritti fondamentali
- Considerando 5 Cooperazione tra Stati membri per lo scambio di dati personali
- Considerando 6 Garantire un elevato livello di protezione dei dati nonostante il maggiore scambio di dati
- Considerando 7 Un quadro basato su controllo e certezza
- Considerando 8 Recepimento nel diritto nazionale
- Considerando 9 Livelli di protezione diversi sotto la direttiva 95/46/CE
- Considerando 10 Livello armonizzato di protezione dei dati nonostante i margini nazionali
- Considerando 11 Armonizzazione dei poteri e delle sanzioni
- Considerando 12 Mandato del Parlamento europeo e del Consiglio