Articolo 1 GDPR - Oggetto e finalità
Considerando pertinenti
- Considerando 1 La protezione dei dati come diritto fondamentale
- Considerando 2 Rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali
- Considerando 3 Armonizzazione ad opera della direttiva 95/46/CE
- Considerando 4 La protezione dei dati in equilibrio con gli altri diritti fondamentali
- Considerando 5 Cooperazione tra Stati membri per lo scambio di dati personali
- Considerando 6 Garantire un elevato livello di protezione dei dati nonostante il maggiore scambio di dati
- Considerando 7 Un quadro basato su controllo e certezza
- Considerando 8 Recepimento nel diritto nazionale
- Considerando 9 Livelli di protezione diversi sotto la direttiva 95/46/CE
- Considerando 10 Livello armonizzato di protezione dei dati nonostante i margini nazionali
- Considerando 11 Armonizzazione dei poteri e delle sanzioni
- Considerando 12 Mandato del Parlamento europeo e del Consiglio
Domande frequenti
Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.
Enuncia il duplice oggetto del regolamento. Il paragrafo 1 annuncia norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e norme relative alla libera circolazione dei dati personali, mentre il paragrafo 2 radica lo strumento nella protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali.
No. Entrambi i paragrafi 1 e 2 si riferiscono esclusivamente alle persone fisiche, e anche la definizione di dato personale contenuta nell’articolo 4, punto 1) è limitata alle informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile. I dati relativi a società o ad altri enti giuridici restano al di fuori del regolamento, a meno che non riguardino anche una persona fisica identificabile.
No. Il paragrafo 3 prevede che la libera circolazione dei dati personali nell’Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Poiché il regolamento stesso fissa un livello uniforme di protezione, uno Stato membro non può invocare un presunto standard nazionale più elevato per ostacolare i flussi intraunionali.
Sono complementari e non contrapposte. Il regolamento armonizza la protezione delle persone fisiche proprio perché i dati personali possano circolare liberamente nell’Unione, come conferma il paragrafo 3, e la libera circolazione è garantita soltanto nel quadro delle norme di protezione che il regolamento stabilisce.
No. L’articolo 1 ha carattere programmatico e definisce l’oggetto e le finalità dello strumento. Gli obblighi operativi derivano dalle disposizioni successive, segnatamente dai principi dell’articolo 5, dai requisiti di liceità dell’articolo 6 e dai doveri dei capi III e IV, sebbene l’articolo 1 ne orienti l’interpretazione.