Articolo 54 GDPR - Norme sull’istituzione dell’autorità di controllo

1. Ogni Stato membro prevede con legge tutte le condizioni seguenti:
a) l’istituzione di ogni autorità di controllo;
b) le qualifiche e le condizioni di idoneità richieste per essere nominato membro di ogni autorità di controllo;
c) le norme e le procedure per la nomina del membro o dei membri di ogni autorità di controllo;
d) la durata del mandato del membro o dei membri di ogni autorità di controllo non inferiore a quattro anni, salvo per le prime nomine dopo il 24 maggio 2016, alcune delle quali possono avere una durata inferiore qualora ciò sia necessario per tutelare l’indipendenza dell’autorità di controllo mediante una procedura di nomina scaglionata;
e) l’eventuale rinnovabilità e, in caso positivo, il numero di rinnovi del mandato del membro o dei membri di ogni autorità di controllo;
f) le condizioni che disciplinano gli obblighi del membro o dei membri e del personale di ogni autorità di controllo, i divieti relativi ad attività, professioni e benefici incompatibili con tali obblighi durante e dopo il mandato e le regole che disciplinano la cessazione del rapporto di lavoro.
2. Il membro o i membri e il personale di ogni autorità di controllo sono tenuti, in virtù del diritto dell’Unione o degli Stati membri, al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell’esecuzione dei loro compiti o nell’esercizio dei loro poteri, sia durante che dopo il mandato. Per tutta la durata del loro mandato, tale obbligo del segreto professionale si applica in particolare alle segnalazioni da parte di persone fisiche di violazioni del presente regolamento.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Il paragrafo 1 richiede che il diritto nazionale preveda l’istituzione di ogni autorità di controllo, le qualifiche e le condizioni di idoneità richieste per essere nominato membro, le norme e le procedure per la nomina, la durata del mandato, l’eventuale rinnovabilità e il numero di rinnovi, nonché gli obblighi dei membri e del personale insieme alle incompatibilità applicabili durante e dopo il mandato e alle regole sulla cessazione del rapporto di lavoro. L’articolo 54 integra così gli articoli 52 e 53 fissando il contenuto che la legge nazionale deve avere.

La lettera d) del paragrafo 1 fissa un minimo di quattro anni. Per le prime nomine dopo il 24 maggio 2016, alcune nomine potevano avere una durata inferiore qualora ciò fosse necessario per tutelare l’indipendenza dell’autorità mediante una procedura di nomina scaglionata.

Il regolamento rimette la questione al diritto dello Stato membro. La lettera e) del paragrafo 1 richiede che il diritto nazionale determini se il rinnovo sia possibile e, in caso positivo, per quanti mandati.

Vincola il membro o i membri e il personale di ogni autorità di controllo, in virtù del diritto dell’Unione o degli Stati membri, sia durante che dopo il mandato, in merito a qualsiasi informazione riservata cui abbiano avuto accesso nell’esecuzione dei loro compiti o nell’esercizio dei loro poteri. L’obbligo sopravvive quindi alla fine del mandato o del rapporto di lavoro.

Sì. La seconda frase del paragrafo 2 prevede che, per tutta la durata del mandato dei membri e del personale, l’obbligo del segreto professionale si applichi in particolare alle segnalazioni da parte di persone fisiche di violazioni del regolamento, il che protegge l’identità di chi presenta reclami e di chi effettua segnalazioni all’autorità.