Articolo 14 GDPR - Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato

1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l’interessato, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni:
a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
d) le categorie di dati personali in questione;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell’interessato:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
c) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
d) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
e) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l’eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
g) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:
a) entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l’interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all’interessato; oppure
c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.
4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:
a) l’interessato dispone già delle informazioni;
b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all’articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;
c) l’ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell’interessato; oppure
d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

L’articolo 14 disciplina il caso in cui i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato, per esempio quando provengono da un altro titolare del trattamento, da un terzo o da una fonte accessibile al pubblico. Il catalogo delle informazioni riprende in larga parte quello dell’articolo 13, ma aggiunge le categorie di dati personali in questione ai sensi del paragrafo 1, lettera d) e la fonte dei dati ai sensi del paragrafo 2, lettera f), elementi che l’interessato non può conoscere in quanto non ha partecipato alla raccolta.

Il paragrafo 3 fissa tre termini esterni. Il titolare del trattamento deve informare l’interessato entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati e al più tardi entro un mese, oppure al più tardi al momento della prima comunicazione se i dati sono destinati alla comunicazione con l’interessato, oppure al più tardi al momento della prima comunicazione dei dati se ne è prevista la comunicazione ad altro destinatario.

Sì. Il paragrafo 2, lettera f) impone al titolare del trattamento di indicare la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l’eventualità che essi provengano da fonti accessibili al pubblico. Il fatto che i dati fossero accessibili al pubblico non fa venire meno di per sé l’obbligo di informazione, che cade soltanto in forza delle esenzioni previste dal paragrafo 5.

Il paragrafo 5 elenca quattro situazioni. Gli obblighi non si applicano quando l’interessato dispone già delle informazioni, quando comunicarle risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato oppure rischierebbe di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità del trattamento (in particolare per i trattamenti a fini di archiviazione, di ricerca o statistici soggetti all’articolo 89, paragrafo 1), quando l’ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri con misure appropriate di tutela, oppure quando i dati devono rimanere riservati in forza di un obbligo di segreto professionale disciplinato per legge.

La lettera b) del paragrafo 5 non giustifica semplicemente il silenzio; il titolare del trattamento deve adottare misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni. Il ricorso all’esenzione deve pertanto essere accompagnato da una forma sostitutiva di trasparenza, e non dalla sua totale assenza.