Articolo 59 GDPR - Relazioni sull’attività

Ogni autorità di controllo elabora una relazione annuale sulla propria attività, in cui può figurare un elenco delle tipologie di violazioni notificate e di misure adottate a norma dell’articolo 58, paragrafo 2. Tali relazioni sono trasmesse al parlamento nazionale, al governo e alle altre autorità designate dal diritto dello Stato membro. Esse sono messe a disposizione del pubblico, della Commissione e del comitato.

Considerando pertinenti

Nessun considerando pertinente indicato.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

Ogni autorità di controllo deve elaborare una relazione annuale sulla propria attività. Nella relazione può figurare un elenco delle tipologie di violazioni notificate e di misure adottate a norma dell’articolo 58, paragrafo 2, sicché il contenuto che va oltre il rendiconto dell’attività è in parte discrezionale.

La relazione deve essere trasmessa al parlamento nazionale, al governo e alle altre autorità designate dal diritto dello Stato membro. Essa deve inoltre essere messa a disposizione del pubblico, della Commissione e del comitato.

No. L’articolo 59 si limita a prevedere che nella relazione possa figurare un elenco delle tipologie di violazioni notificate e di misure adottate, formula che rimanda a categorie aggregate anziché a casi nominativi. Se e in che modo i singoli casi siano descritti è rimesso all’autorità, salvo eventuali requisiti previsti dal diritto dello Stato membro.

La trasmissione della relazione al parlamento e al governo è una forma di responsabilità pubblica che opera accanto alla garanzia di totale indipendenza sancita dall’articolo 52, paragrafo 1. La relazione informa quegli organi senza conferire loro alcun potere di direzione, poiché l’articolo 52, paragrafo 2, vieta ogni influenza esterna sullo svolgimento dei compiti dell’autorità.

La lettera u) dell’articolo 57, paragrafo 1, obbliga ogni autorità a tenere registri interni delle violazioni e delle misure adottate in conformità dell’articolo 58, paragrafo 2. Tali registri forniscono il materiale da cui può essere tratto l’elenco facoltativo delle tipologie di violazioni e di misure contenuto nella relazione annuale.