Articolo 26 GDPR - Contitolari del trattamento

1. Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.
2. L’accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell’accordo è messo a disposizione dell’interessato.
3. Indipendentemente dalle disposizioni dell’accordo di cui al paragrafo 1, l’interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

Domande frequenti

Risposte brevi alle domande più frequenti su questa disposizione. Costituiscono informazioni generali e non una consulenza legale.

L’articolo 26, paragrafo 1, li qualifica come contitolari del trattamento allorché determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento. La contitolarità è una questione di fatto relativa a chi definisce il perché e il come dell’operazione, non una questione di qualificazioni contrattuali, e la definizione di titolare del trattamento di cui all’articolo 4, punto 7), fornisce il criterio di fondo.

L’accordo deve determinare in modo trasparente le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal regolamento, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato e alla comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14. Ai sensi del paragrafo 2 esso riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati, e può designare un punto di contatto per gli interessati.

No. L’articolo 26, paragrafo 1, esclude l’accordo nella misura in cui le rispettive responsabilità dei titolari del trattamento siano determinate dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui essi sono soggetti. Se la legge ripartisce gli obblighi solo parzialmente, un accordo resta necessario per la parte restante.

Il paragrafo 2 richiede che il contenuto essenziale dell’accordo sia messo a disposizione dell’interessato. Il regolamento non impone la pubblicazione del testo integrale, per cui i contitolari del trattamento devono trasmettere almeno la sostanza della ripartizione delle responsabilità, di norma l’attribuzione degli obblighi relativi ai diritti e all’informazione.

No. L’articolo 26, paragrafo 3, prevede che, indipendentemente dalle disposizioni dell’accordo, l’interessato possa esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento. La ripartizione interna vincola i titolari del trattamento nei loro rapporti reciproci, ma non può essere invocata per respingere un interessato.